Cassazione Penale, Ordinanza n. 35275/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania, conforme alla decisione di primo grado. Con il primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione alla testimonianza della persona offesa, contestandone l'attendibilità e la valutazione delle dichiarazioni. Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimità della lettura della querela, lamentando la violazione dell'art. 499, commi 2, 5 e 6, c.p.p. Con il terzo motivo ha contestato l'utilizzo della comunicazione di notizia di reato ai fini della decisione. Ha inoltre depositato memoria il 1° settembre 2026, ribadendo le ragioni del ricorso. Il reato contestato e i fatti materiali sottostanti non sono specificati nel testo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità in presenza di una doppia decisione conforme, e non individuava specifici travisamenti di risultanze processuali; le sentenze di merito avevano motivato senza vizi logici o giuridici l'attendibilità della persona offesa, rilevando l'assenza di incongruenze nella ricostruzione e la corrispondenza con la denuncia, nonché la regolarità del riconoscimento fotografico. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti privi di specificità e genericamente formulati: le deduzioni risultavano disattese dalla motivazione complessivamente considerata e la ricorrente non aveva svolto una prova di resistenza per dimostrare la decisività degli elementi contestati, verificando se le restanti prove fossero sufficienti a sostenere la decisione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 22 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 499, commi 2, 5 e 6, c.p.p.
Con i quali si contesta rispettivamente il vizio di motivazione con riferimento all’illegittimità della lettura della querela in violazione dell’art. 499, commi 2, 5 e 6, cod. proc. pen.
La Corte riferisce la disposizione alla contestazione della lettura della querela, ma dichiara inammissibile il motivo per difetto di specificità e genericità, senza svolgere un'interpretazione di merito della norma.
Massime di principio
- In presenza di una doppia decisione conforme, la censura di travisamento della prova non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie; il ricorrente deve individuare specifiche emergenze processuali travisate e già valorizzate dai giudici di merito.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è una questione di fatto non censurabile in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni, si fondi su congetture prive di verifica empirica o faccia ricorso a regole generali prive di plausibilità.
- La censura relativa all'utilizzo di una prova asseritamente illegittima richiede una prova di resistenza che ne dimostri la decisività, valutando se le risultanze residue, una volta espunta la prova contestata, siano sufficienti a sostenere il medesimo convincimento.
- Il silenzio della sentenza su una specifica deduzione non ne determina di per sé il vizio quando la deduzione risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata.
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