Cassazione Civile, Ordinanza n. 33587/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa per la pretesa occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, con irrogazione della sanzione prevista dalla normativa regionale. La destinataria dell'atto ha proposto opposizione deducendo di abitare l'immobile dal 1999, prima insieme all'originario assegnatario poi, dopo il decesso di costui, con i familiari; ha inoltre affermato di avere sempre pagato canoni e oneri accessori, di avere chiesto la voltura del contratto e di avere presentato domanda di regolarizzazione ai sensi della disciplina regionale sulla sanatoria delle occupazioni senza titolo. Il Tribunale ha respinto l'opposizione; la Corte d'appello ha ridotto l'importo della sanzione ma ha confermato la responsabilità amministrativa. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 53 della L.R. Lazio n. 27/2006 in relazione all'art. 15 della L.R. Lazio n. 12/1999, sostenendo che la presentazione della domanda di regolarizzazione avrebbe dovuto sospendere o comunque impedire l'irrogazione della sanzione fino alla definizione del procedimento di sanatoria. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la Corte d'appello si fosse pronunciata sulla tardività della domanda di regolarizzazione in assenza di specifica contestazione di controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la disciplina regionale non prevede né espressamente né implicitamente una sospensione del potere sanzionatorio in pendenza della domanda di regolarizzazione; la deroga all'art. 15 L.R. n. 12/1999 opera solo per i soggetti che, alla data indicata dalla legge, occupavano senza titolo l'alloggio e in presenza degli ulteriori requisiti previsti. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato che la ricorrente non occupava quell'immobile alla data rilevante, circostanza sufficiente a escludere l'applicazione della deroga. La Corte ha aggiunto che le normative di condono o sanatoria sono eccezionali e non consentono di desumere un principio generale di sospensione automatica del procedimento sanzionatorio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la diversa ratio decidendi sulla corretta interpretazione dell'art. 53 era sufficiente a sorreggere la decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
prevede la sanzione amministrativa per l'assegnatario che cede l'alloggio e, per estensione, per chi occupa senza titolo un alloggio ERP destinato all'assistenza abitativa; la sanzione è applicabile all'occupante sine titulo salvo la specifica deroga di legge.
comma 1; comma 2; comma 3; comma 3-bis; comma 4; comma 6
introduce una regolarizzazione in deroga all'art. 15 per chi occupava senza titolo alla data indicata e possedeva i requisiti richiesti; non comporta sospensione automatica del potere sanzionatorio né esonero generale dalla sanzione per chi abbia presentato domanda.
costituisce il parametro per i motivi di ricorso prospettati, rispettivamente per violazione di legge e per error in procedendo/ultrapetizione.
richiamato quale parametro del divieto di ultrapetizione e del rispetto del thema decidendum.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.
Massime di principio
- La domanda di regolarizzazione di un'occupazione senza titolo di un alloggio ERP non sospende, di per sé, il potere dell'amministrazione di irrogare la sanzione prevista dalla disciplina originaria, se la legge regionale non prevede espressamente tale effetto.
- Le norme di sanatoria o condono hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione estensiva analogica al fine di ricavare sospensioni o cause di esclusione della sanzione non previste dal testo legislativo.
- La deroga alla disciplina sanzionatoria per le occupazioni senza titolo opera solo nei limiti soggettivi e oggettivi fissati dalla legge, in particolare quando sia provata l'occupazione alla data rilevante e la sussistenza dei requisiti richiesti per la regolarizzazione.
- Se una decisione di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la censura diretta contro una diversa motivazione o contro un'eventuale statuizione superflua può restare assorbita.
- Nel giudizio di legittimità, l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, quando non censurato nei limiti consentiti, resta insindacabile e può precludere l'applicazione della disciplina invocata dalla parte ricorrente.
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