Cassazione Penale, Sentenza n. 22709/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 07/02/2023 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Il Tribunale della Libertà aveva ritenuto che l'atto telematico trasmesso non rispettasse i requisiti del comma 6‑bis dell'art. 24 del D.L. 137/2020 e del provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi (l'atto era stato creato in modalità analogica, stampato, scansionato e poi trasmesso con firma digitale, invece di essere "nativo digitale" in formato PDF conforme alle specifiche tecniche). La difesa ha censurato la decisione per violazione di legge sostenendo che la sanzione di inammissibilità è tassativa e ricorre solo per le ipotesi elencate nel comma 6‑sexies dell'art. 24; inoltre la difesa ha proposto in via incidentale (motivo nuovo) che il mancato rispetto del termine per la decisione sul riesame avrebbe reso inefficace la misura cautelare (art. 309 c.10 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, sezione per il riesame, perché proceda alla trattazione della richiesta. La Corte ha però rigettato il secondo motivo relativo alla presunta perdita di efficacia della misura cautelare per decorso del termine, ritenendo che la pronuncia di inammissibilità costituisce comunque una decisione sul riesame (comma 9 art. 310 c.p.p.) e non determina automaticamente l'inefficacia della misura. Sul piano interpretativo la Corte ha osservato che, pur essendo la formazione del documento tramite scansione contraria alle specifiche tecniche del provvedimento direttoriale (il documento "nativo digitale" in PDF non deve essere una scansione), la sanzione processuale di inammissibilità è prevista tassativamente dal comma 6‑sexies e non comprende la mancata formazione "nativa digitale": pertanto la sola apposizione della firma digitale e il rispetto dei requisiti essenziali dell'atto di impugnazione escludono l'inammissibilità per quella ragione.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020 art. 24, comma 6‑bis
"fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale"
Stabilisce l'obbligo che l'atto di impugnazione sia documento informatico sottoscritto digitalmente secondo le modalità direttoriali; consente le copie immagine per gli allegati, sottoscritte digitalmente per conformità.
D.L. n. 137/2020 art. 24, comma 6‑sexies
"...l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) ..."
Elenca tassativamente le ipotesi di inammissibilità (firma mancante, difetti nella sottoscrizione degli allegati, difetti di PEC, ecc.). La Corte rileva che la mancata formazione "nativa digitale" non figura tra le ipotesi sanzionate con inammissibilità.
Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (9 novembre 2020), art. 3 comma 1
"il documento informatico deve rispettare i seguenti requisiti: 'è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata'"
Fissa le specifiche tecniche (documento "nativo" PDF, non scansione, firma digitale). La Corte precisa che la violazione di queste prescrizioni tecniche integra un'inosservanza formale ma non è automaticamente sanzionata con l'inammissibilità salvo che la fattispecie non sia espressamente prevista dal comma 6‑sexies.
Codice di procedura penale, art. 591 lett. c), artt. 581, 582, 583
Definiscono i requisiti formali dell'atto di impugnazione (forma scritta, indicazione dell'atto impugnato, dei capi e punti della decisione, motivi e ragioni di diritto e fatto). La Corte ha ritenuto che tali requisiti contenutistici fossero rispettati nel caso concreto.
Codice di procedura penale, art. 309 c.10 e art. 310 c.9
Disciplina i termini per la decisione sul riesame e le conseguenze dell'inerzia. La Corte ha ritenuto che la pronuncia di inammissibilità rientra tra le possibili decisioni sul riesame previste dal comma 9 dell'art. 310 e quindi non determina automaticamente l'inefficacia della misura ai sensi dell'art. 309 c.10 quando sia intervenuta una decisione.
Codice di procedura penale, art. 585 comma 4
Regola l'introduzione di motivi nuovi in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo nuovo tardivo e privo della connessione funzionale necessaria con i motivi originari.
Massime di principio
- La sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 24 comma 6‑sexies D.L. 137/2020 è tassativa: solo le ipotesi ivi elencate possono determinare inammissibilità automatica.
- La mancata formazione "nativa digitale" (atto creato in analogico e poi scansionato) costituisce violazione delle specifiche tecniche direttoriali, ma non è di per sé causa di inammissibilità se non è espressamente prevista come tale dalla norma sanzionatoria.
- Per evitare contestazioni è comunque consigliabile generare gli atti in formato PDF nativo dal programma di videoscrittura e apporre la firma digitale, evitando passaggi intermedi di stampa/scansione.
- Gli allegati possono essere trasmessi come copie immagine, purché sottoscritti digitalmente dal difensore per attestare la conformità all'originale, secondo quanto previsto dal comma 6‑bis.
- I requisiti essenziali dell'atto di impugnazione (forma scritta, indicazione dell'atto impugnato, punti, motivi e ragioni) restano rilevanti: la loro presenza può escludere l'inammissibilità anche in presenza di irregolarità tecniche non sanzionate dal 6‑sexies.
- Le questioni relative alla perdita di efficacia della misura cautelare per decorso di termini devono essere prospettate con tempestività e, di regola, nel procedimento idoneo (richiesta di revoca ai sensi dell'art. 306 c.p.p.); se sono proposte in cassazione come motivo nuovo devono essere connesse ai motivi originari e rispettare i termini per l'introduzione di motivi nuovi.
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