Cassazione Penale, Ordinanza n. 06893/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva qualificato il fatto come rapina impropria, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per rapina impropria, deducendo un unico motivo di violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha però rilevato che la censura era inammissibile perché non risultava previamente dedotta come motivo di appello; inoltre, dal riepilogo dei motivi di gravame richiamato nella sentenza impugnata emergeva che la questione non era stata specificamente devoluta al giudice di secondo grado. Nel merito, la Corte ha anche richiamato l'orientamento secondo cui il tentativo di rapina impropria è configurabile quando, dopo atti idonei alla sottrazione della cosa altrui non portati a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, questi usi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità, ritenendo che la fattispecie concreta rientrasse in tale schema.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il motivo di ricorso per cassazione non può investire questioni non previamente dedotte come motivi di appello; la mancata devoluzione specifica della censura determina l'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre per la prima volta una censura che non sia stata previamente proposta con i motivi di appello, quando la legge prevede tale devoluzione a pena di inammissibilità.
- La qualificazione del fatto in termini di tentativo di rapina impropria è compatibile con una condotta in cui l'agente abbia già posto in essere atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, e successivamente usi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare la qualificazione giuridica senza confrontarsi specificamente con la reale devoluzione dei motivi in appello, la censura è inammissibile e la decisione impugnata resta ferma.
Come è indicizzato
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