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Sentenza

Sentenza n. 1375/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 5725/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202407800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso collettivo e cumulativo contro provvedimenti individuali di revoca delle quote latte e relativi atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente erogatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Una pluralità di aziende agricole aveva proposto congiuntamente un ricorso collettivo e cumulativo contro distinti provvedimenti individuali di revoca delle quote latte, adottati per mancato pagamento o mancata rateizzazione dei prelievi. Il TAR aveva ritenuto illegittimi gli atti, valorizzando la non conformità alla disciplina dell’Unione europea dei criteri di calcolo dei prelievi e disponendo la riedizione del potere amministrativo. AGEA ha appellato deducendo, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, poiché le posizioni dei singoli produttori erano autonome e differenziate quanto a presupposti, periodi, importi, modalità di calcolo, notifiche e condotte contestate. Ha inoltre dedotto l’infondatezza delle censure di merito, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la legittimità delle revoche ai sensi della disciplina nazionale sulle quote latte. Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell’appello, riproponendo anche le censure di merito assorbite in primo grado e chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado. La decisione si fonda esclusivamente su ragioni processuali. Il ricorso collettivo è eccezionalmente ammissibile soltanto quando sussista identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti; il ricorso cumulativo è ammissibile solo quando gli atti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento e siano colpiti da vizi comuni, incidenti nella stessa misura su tutti gli atti. Nel caso concreto, ciascun provvedimento di revoca riguardava un autonomo rapporto di credito-debito tra AGEA e il singolo allevatore, fondato su presupposti, istruttorie e vicende individuali differenti. La simultaneità o identità formale degli atti non eliminava tale autonomia. Le censure, inoltre, non erano state adeguatamente differenziate e specificate in relazione alle singole posizioni, con conseguente impossibilità per l’amministrazione di difendersi puntualmente e per il giudice di correlare l’eventuale decisione di accoglimento ai singoli rapporti. Poiché il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile, il Consiglio di Stato non ha esaminato le questioni di merito né la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la natura esclusivamente processuale delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    Nel ricorso collettivo impone la differenziazione e specificazione delle censure in funzione delle singole posizioni giuridiche.

  • art. 34, comma 1, c.p.a.

    Richiamato con riguardo ai limiti della pronuncia giudiziale e alla correlazione tra domanda proposta e decisione.

  • art. 8-quinquies l. 33/2009

    Richiamato quale disciplina nazionale posta a fondamento dei provvedimenti di revoca delle quote latte; la questione di merito non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso originario.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile solo quando sussista identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti; ciascuna posizione deve essere individuata con chiarezza e le censure devono essere specificamente riferite ai fatti costitutivi e agli effetti pregiudizievoli propri di ogni ricorrente.
  • Il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile soltanto quando gli atti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e siano affetti da vizi comuni, idonei a incidere nello stesso modo su tutti gli atti contestati.
  • La mera identità o simultaneità del contenuto formale di provvedimenti rivolti a più soggetti non elimina l’autonomia dei singoli rapporti giuridici, quando questi derivino da titoli, presupposti o istruttorie distinti.
  • Nel ricorso collettivo e cumulativo, la mancata specificazione delle differenze tra le posizioni individuali e degli effetti concreti dei vizi dedotti impedisce sia all’amministrazione di esercitare adeguatamente il diritto di difesa sia al giudice di correlare l’eventuale pronuncia alle singole posizioni, determinando l’inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso di primo grado è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, non devono essere esaminate le questioni di merito né le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea che presuppongano l’ammissibilità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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