Cassazione Penale, Ordinanza n. 24381/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. L'unico motivo dedotto denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al rigetto della proposta di concordato sui motivi formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente contesta dunque la decisione della Corte territoriale di non accogliere il concordato e di disporre la prosecuzione del giudizio, ritenendo la motivazione illegittima o insufficiente. La Corte reputa il motivo manifestamente infondato, affermando che il provvedimento di rigetto del concordato ha natura ordinatoria e non è autonomamente impugnabile per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Richiama l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il provvedimento con cui la Corte d'appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria ed è quindi insuscettibile di ricorso per cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato sui motivi in appello ha finalità deflattiva; il suo mancato accoglimento con prosecuzione del giudizio integra un provvedimento ordinatorio non autonomamente ricorribile per cassazione.
È richiamato in comparazione: a differenza dell'applicazione della pena su richiesta, il concordato in appello non ha natura premiale.
Massime di principio
- Il provvedimento della corte d'appello che non accolga il concordato sui motivi e disponga la prosecuzione del giudizio ha natura ordinatoria e non è impugnabile autonomamente per cassazione.
- L'interesse ad impugnare il rigetto del concordato in appello difetta perché la decisione non definisce il giudizio ma determina soltanto la sua prosecuzione nelle forme ordinarie, con piena riespansione delle prerogative difensive.
- Il concordato in appello è istituto deflattivo ma non premiale; perciò la sua mancata accettazione non produce un pregiudizio immediatamente censurabile in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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