Cassazione Penale, Sentenza n. 28652/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura la sentenza di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. (esposizione alla pubblica fede) e alla conseguente mancata valutazione della possibilità di applicazione dell'art. 131‑bis c.p. La difesa sostiene che, nelle conclusioni depositate nei termini, aveva chiesto l'esclusione dell'aggravante indicando elementi probatori (videosorveglianza e vigilanza del parcheggio che avrebbero osservato l'imputato) che avrebbero dovuto essere valutati dai giudici; l'omessa pronuncia su tale richiesta avrebbe altresì inciso sul rigetto dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131‑bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la domanda di esclusione della circostanza aggravante è stata proposta per la prima volta nelle sole conclusioni depositate in vista dell'udienza e non era oggetto dei motivi di appello originari: costituisce, pertanto, motivo nuovo e inammissibile secondo la giurisprudenza consolidata. Di conseguenza la doglianza sulla aggravante non è stata esaminata e risulta superfluo esaminare la questione secondaria relativa all'art. 131‑bis. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva riconosciuto la circostanza attenuante prevista da questa norma nella sentenza di appello (fatto in precedenza riconosciuto dai giudici di merito).
Norma relativa alla responsabilità per il fatto commesso: indicata nel capo di imputazione a carico del ricorrente.
Norma che disciplina il delitto di furto; la condotta ascritta al ricorrente è stata ritenuta sussistente in fatto dai giudici di merito.
Aggravanti del delitto di furto: i giudici di merito avevano ritenuto sussistenti le aggravanti (es. violenza sulle cose e esposizione alla pubblica fede). Il ricorso chiedeva l'esclusione della n.7 (esposizione alla pubblica fede), richiesta ritenuta inammissibile dalla Cassazione perché introdotta tardivamente.
I giudici di merito avevano valutato (e negato) l'applicazione della causa di esclusione della punibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'esame di tale istituto fosse subordinato all'eventuale esclusione dell'aggravante contestata, ma non ha affrontato il merito perché la doglianza sull'aggravante è risultata inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla misura della condanna alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto di non escludere l'obbligo di pagamento della somma comunque quantificata in euro 3.000,00 in assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede d'appello non possono essere proposti "motivi nuovi" che investano punti diversi da quelli qualificati nell'atto di impugnazione originario: le richieste o doglianze introdotte per la prima volta in udienza o nelle sole conclusioni sono inammissibili.
- La richiesta di esclusione di una circostanza aggravante costituisce, di regola, questione autonoma rispetto a doglianze su riconducibilità della condotta, su attenuanti o su cause di esclusione della punibilità; pertanto deve essere tempestivamente formulata nell'atto di impugnazione.
- Se una doglianza primaria (es. esclusione di un'aggravante) è ritenuta nuova e inammissibile, le questioni subordinate ad essa (es. applicabilità dell'art. 131‑bis) non saranno esaminate per carenza del presupposto.
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve inserire espressamente nell'appello tutti i motivi di fatto e di diritto che si intendono far valere, depositare memorie e conclusioni nei termini e collegare le richieste ai capi della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e, salvo colpa grave, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; pertanto è opportuno valutare la completezza dell'impugnazione prima di proporla.
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