Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12340/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudizio di legittimità riguarda una sentenza di appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in un contesto in cui l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo quelli relativi alla pena, sui quali aveva raggiunto un accordo con il Procuratore generale. Nonostante ciò, il difensore ha proposto ricorso per cassazione e depositato motivi nuovi, deducendo in particolare: a) che la Corte di appello avrebbe dovuto motivare anche sui punti già dedotti nell'originario atto di impugnazione; b) la questione di un precedente giudicato relativo al capo I, prospettata come ostativa alla decisione. La Corte di cassazione osserva però che la rinuncia ai motivi di appello, finalizzata all'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., delimita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non rinunciati e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità. Quanto al preteso giudicato sul capo I, la questione richiederebbe accertamenti di fatto e quindi non è deducibile in cassazione, dovendo eventualmente essere proposta al giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello eccetto quelli sulla pena in un procedimento definito ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso fosse proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Ha inoltre affermato che la preclusione derivante dalla rinuncia opera sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di cassazione, analogamente alla rinuncia all'impugnazione. La questione del precedente giudicato sul capo I è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché presupponeva verifiche di fatto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La rinuncia dell'imputato ai motivi di appello, funzionale all'accordo sulla pena, limita la cognizione del giudice di appello ai soli motivi non rinunciati e produce un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; non determinabile.

  • art. 591 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; la declaratoria di inammissibilità è ricondotta al fatto che il ricorso è stato proposto fuori dai casi consentiti dalla legge.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia dell'imputato ai motivi di appello, resa nell'ambito dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., preclude la successiva deduzione in cassazione delle questioni oggetto di rinuncia, salvo che residuino profili non rinunciati e ritualmente devoluti.
  • L'effetto preclusivo della rinuncia ai motivi di appello si estende anche alle questioni rilevabili d'ufficio e all'intero svolgimento processuale, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all'impugnazione.
  • Una questione di giudicato esterno o di preclusione derivante dal medesimo fatto è deducibile in cassazione solo se la sua soluzione non richiede accertamenti di fatto; in caso contrario, la questione va proposta al giudice dell'esecuzione.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge a seguito di rinuncia ai motivi di appello, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idemNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.