Cassazione Penale, Sentenza n. 23563/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza relativo al rimedio esperibile contro il decreto di revoca del sequestro preventivo eseguito su un conto corrente intestato a terzi (Malf Immobiliare s.r.l.) sul quale l'indagato Rocco Cambria aveva delega ad operare. Il GIP di Barcellona P.G. aveva revocato il sequestro sul conto su istanza del terzo interessato; il Procuratore aveva proposto appello ai sensi dell'art.310 c.p.p.; il Tribunale del riesame di Messina aveva però riqualificato l'appello come opposizione ex art.667, comma 4, c.p.p. e trasmesso gli atti al GIP. Il GIP ha sollevato conflitto sostenendo che il rimedio competente fosse l'appello al Tribunale del riesame, non l'opposizione ex art.667, mentre il Tribunale del riesame aveva ritenuto che la questione dovesse essere trattata con l'incidente di esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e lo ha risolto affermando la competenza del Tribunale del riesame di Messina. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (in particolare le Sezioni Unite Muscari, n. 48126/2017, e pronunce successive) secondo cui, prima che la sentenza di merito che dispone la confisca diventi irrevocabile, il giudice cautelare mantiene il potere di riesaminare il provvedimento di sequestro; di conseguenza il rimedio contro il decreto di revoca del sequestro in favore del terzo è l'impugnazione avanti il Tribunale del riesame e non l'opposizione ex art.667, comma 4, c.p.p. Perciò gli atti sono stati trasmessi al Tribunale del riesame di Messina.
Norme richiamate
art. 28, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che dispone la procedura per sollevare il conflitto di competenza; utilizzata per sottoporre la questione alla Corte di cassazione
Previsione dell'appello del Pubblico ministero avverso decreti del GIP; il PM aveva proposto impugnazione ai sensi di tale norma
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sull'incidente di esecuzione/opposizione di terzi alle modalità di esecuzione; il Tribunale del riesame aveva ritenuto applicabile tale rimedio, ma la Corte ha escluso che sia il rimedio corretto contro la revoca del sequestro in favore del terzo
Norma che disciplina la richiesta di sequestro preventivo; utilizzata nella fase iniziale del procedimento per richiedere il vincolo
Norma sostanziale richiamata nella richiesta di sequestro preventivo in ambito di reati tributari; indicazione dell'ambito sostanziale dell'accertamento
Sezioni Unite, sent. n. 48126 del 20/7/2017 (Muscari) e giurisprudenza successiva
Principio secondo cui, prima dell'irrevocabilità della sentenza di confisca, il giudice cautelare può riesaminare il provvedimento di sequestro; da cui deriva che il rimedio contro la revoca del sequestro è l'impugnazione al Tribunale del riesame
Massime di principio
- Quando è impugnato un decreto di revoca del sequestro preventivo con riferimento a un terzo proprietario o a un conto intestato a terzi, il rimedio corretto è generalmente l'impugnazione davanti al Tribunale del riesame e non l'opposizione ex art.667, comma 4, c.p.p.
- Finché la sentenza di merito che dispone la confisca non è irrevocabile, il bene resta soggetto al vincolo del sequestro e il giudice cautelare conserva il potere di riesaminare il provvedimento impositivo del vincolo
- Occorre distinguere tra censure sulle modalità di esecuzione del sequestro (che possono essere valutate nell'incidente di esecuzione/opporsi) e censure sulla legittimità sostanziale del sequestro (che richiedono il rimedio dell'appello al riesame); la qualificazione della controversia influisce sulla competenza
- In presenza di divergenze tra giudici sulla qualifica dell'impugnazione, e in caso di stasi del procedimento, è opportuno sollevare il conflitto di competenza ai sensi dell'art.28 c.p.p. per far decidere la Corte sulla giurisdizione competente
- Nel caso di conti intestati a terzi ma gestiti tramite delega, va valutata la natura del diritto sottoposto a vincolo (proprietà del terzo vs poteri di gestione dell'indagato) per determinare il corretto rimedio e la competenza
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