Sentenza n. 5725/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 01798/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro gli atti di approvazione della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Villasanta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante contestava la sentenza del TAR Lombardia e, nel merito, gli atti comunali di approvazione della variante al PGT relativa all’ambito di trasformazione AT1, nel quale erano state ricomprese le aree del centro commerciale esistente e un comparto limitrofo. La variante consentiva un ampliamento di 9.000 mq di superficie lorda di pavimento, prevedeva un corridoio ecologico, la cessione gratuita al Comune di un’area destinata a verde e servizi, ulteriori aree a parcheggio e specifiche condizioni per la ricollocazione dell’impianto di distribuzione carburanti. La società deduceva, tra l’altro, violazione della normativa regionale sugli standard urbanistici e sulle grandi strutture di vendita, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità, libera concorrenza e tutela della proprietà privata, illegittimità della cessione gratuita dell’area verde, erronea classificazione urbanistica dell’area e illegittimità delle prescrizioni relative all’impianto carburanti. In appello contestava la sentenza di primo grado e riproponeva i motivi non accolti o assorbiti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. Tuttavia, prima dell’udienza, dichiarava di non avere più interesse alla decisione dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito relativi alla variante urbanistica. Il Collegio ha richiamato l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo cui il ricorso è improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. Ha precisato che l’interesse a ricorrere è una condizione dell’azione, rilevabile d’ufficio in ogni stato del processo, e deve permanere dal momento introduttivo fino alla decisione. Poiché l’appellante aveva espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, il giudizio è stato definito con una pronuncia di rito. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il ricorso è dichiarato «improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione»
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso o dell’appello con pronuncia di rito.
La disposizione è richiamata con riferimento alla riproposizione in appello dei motivi di ricorso non accolti o assorbiti in primo grado.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere costituisce una condizione dell’azione che deve permanere per tutta la durata del processo, dal momento introduttivo fino alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse è rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo.
- Nel processo amministrativo, se la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione di merito, il giudice deve definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità, senza esaminare le censure sostanziali.
- La dichiarazione della parte circa la sopravvenuta carenza di interesse è idonea a determinare la definizione in rito dell’appello quando non residui un interesse concreto e attuale alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1572/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1573/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →