Ordinanza n. 445/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della Delibera n. 1604 del 31 ottobre 2025 con cui è stata disposta l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico n. 4490966 - CIG B25947F748 per l'affidamento del servizio di ristorazione in favore di Serenissima Ristorazione S.p.A.; -del Verbale del 12 settembre 2025 con cui il RUP ha proposto l'aggiudicazione in favore di Serenissima; -del Verbale del 29 luglio 2025 con cui è stata ritenuta congrua l'offerta di Serenissima; -del Verbale n. 1 - Riassuntivo degli esiti di verifica della documentazione amministrativa del 13 gennaio 2025 nella parte in cui ha ammesso "con riserva" Serenissima nonostante i gravi illeciti professionali dichiarati, nonché dei verbali di apertura e verifica della documentazione tecnica, dei verbali di apertura e verifica dell'offerta economica; -della nota prot. AOEC N. 0017438 del 21/11/2025 con cui è stato negato l'accesso agli atti richiesti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere a tutta la documentazione di gara ivi compresa la documentazione tecnica ed amministrativa, oltre che quella relativa al soccorso istruttorio attivato a vantaggio della controinteressata senza alcuna limitazione e/o oscuramento oltre che per la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato tra la controinteressata e la stazione appaltante e per il subentro della società ricorrente nel rapporto contrattuale. Per quanto riguarda i motivi: per l’annullamento, previa sospensione della Delibera n. 1604 del 31 ottobre 2025 con cui è stata disposta l'aggiudicazione dell'Appalto in favore di Serenissima Ristorazione S.p.A.; del Verbale di Proposta Aggiudicazione del 12 settembre 2025 con cui il RUP ha proposto l'aggiudicazione in favore di Serenissima; del Verbale di Verifica delle Giustificazioni dell'Offerta Anomala del 29 luglio 2025 con cui è stata ritenuta congrua l'offerta di Serenissima; del Verbale n. 1 - Riassuntivo degli esiti di verifica della documentazione amministrativa del 13 gennaio 2025 nella parte in cui ha ammesso "con riserva" Serenissima nonostante i gravi illeciti professionali dichiarati, nonché dei verbali di apertura e verifica della documentazione tecnica, dei verbali di apertura e verifica dell’offerta economica; della nota prot. AOEC N. 0017438 del 21/11/2025 con cui è stato negato l'accesso agli atti richiesti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso alla documentazione di gara, inclusa l'offerta tecnica non oscurata e le giustificazioni dell'anomalia
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del servizio di ristorazione disposta in favore di altra concorrente e, contestualmente, ha chiesto l'accertamento del diritto di accedere integralmente alla documentazione di gara, compresa l'offerta tecnica e amministrativa della controinteressata e la documentazione relativa al soccorso istruttorio, senza oscuramenti. L'amministrazione aveva inizialmente consentito soltanto un'ostensione parziale, negando l'accesso a documenti ritenuti essenziali. Dopo la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, la ricorrente ha sollecitato la trasmissione della documentazione mancante.
La decisione
Nel corso del giudizio l'Azienda Ospedaliera ha trasmesso alla ricorrente, mediante PEC, anche l'offerta della controinteressata integralmente priva di oscuramenti. La ricorrente ha confermato l'avvenuta ostensione e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Il TAR, decidendo definitivamente sulla domanda di accertamento del diritto di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuta integrale soddisfazione dell'interesse ostensivo. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
domanda di accertamento del diritto all'accesso
La domanda di accesso è stata trattata con il rito camerale previsto per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; l'ostensione intervenuta nel corso del giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato per la tutela del diritto di accesso, l'amministrazione rende integralmente disponibili i documenti richiesti e il ricorrente conferma l'avvenuta ostensione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse azionato.
- La sopravvenuta ostensione degli atti richiesti incide sulla domanda di accesso, ma non determina automaticamente una decisione di merito sulla legittimità del precedente diniego parziale; il giudizio si definisce mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando l'interesse ostensivo risulta integralmente soddisfatto.
Come è indicizzato
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