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Ordinanza

Ordinanza n. 9469/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A022 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO per la Regione Sicilia, approvata con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 17.03.2025 prot.13438, nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nella suddetta graduatoria quale candidata vincitrice con diritto alla riserva del 15% dei posti per aver svolto senza demerito il Servizio civile nazionale; 2) della medesima graduatoria sub 1 impugnata, come rettificata con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 08.04.2025 prot.17057, nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nella suddetta graduatoria quale candidata vincitrice con diritto alla riserva del 15% dei posti per aver svolto senza demerito il Servizio civile nazionale; 3) nei limiti di interesse, del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 17.03.2025 prot.13438 e del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 08.04.2025 prot.17057; 4) del Decreto Dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” nella parte in cui, nel preambolo, recita “VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito”, senza prevedere espressamente l'applicabilità di detto titolo di riserva anche agli operatori volontari che hanno concluso il Servizio civile nazionale senza demerito; 5) ove occorra e nei limiti di interesse, del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; 6) ove occorra, del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 31.07.2024 n.158 recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025” e del relativo Allegato A recante le Istruzioni operative, nella parte in cui prevede che “La redazione delle graduatorie delle procedure concorsuali di cui ai DD.DD.GG. n.2575 e 2576 del 6 dicembre 2023 … dovrà tenere conto delle riserve assunzionali di cui … all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, entro le percentuali previste dalle relative norme”, senza specificare che detto titolo di riserva (Servizio civile universale) è applicabile anche agli operatori volontari che hanno concluso il Servizio civile nazionale senza demerito; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche sconosciuto, comunque pregiudizievole per la ricorrente; per l'accertamento e la declaratoria - del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva dei posti di cui all'art. 18 comma 4 del D.Lvo n. 40/2017 come modificato dall'art.1 comma 9-bis del Dl 44/2023 conv. con modificazioni dalla legge n.74/2023 e dal Dl 25/2025 conv. in legge n.69/2025, in quanto operatore volontario che ha concluso il Servizio civile nazionale senza demerito e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, a riconoscere in graduatoria alla ricorrente la riserva dei posti di cui all'art. 18 comma 4 del D.Lvo n. 40/2017, adottando ogni provvedimento consequenziale per il corretto inserimento della stessa nella graduatoria generale di merito, nell'elenco dei vincitori ed alla stipula del contratto di lavoro con effetti giuridici ed economici al pari degli altri vincitori Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ARENA CARMEN GIULIA il 31\7\2025 : PER L’ANNULLAMENTO 1) della graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A022 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO per la Regione Sicilia, approvata con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 17.03.2025 prot.13438, nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa nella suddetta graduatoria quale candidata vincitrice con diritto alla riserva del 15% dei posti per aver svolto senza demerito il Servizio civile nazionale, come rettificata ed integrata con Decreto del Vicedirettore generale dell’USR Sicilia del 1.07.2025 n.31430, successivamente con Decreto del Vicedirettore generale dell’USR Sicilia del 16.07.2025 n.33947 e successivamente con Decreto del Vicedirettore generale dell’USR Sicilia del 21.07.2025 prot.34966; 2) nei limiti di interesse, dei decreti del Vicedirettore generale dell’USR Sicilia del 1.07.2025 n.31430, del 16.07.2025 n.33947 e del 21.07.2025 prot.34966; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque pregiudizievole per la ricorrente. PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva dei posti di cui all'art. 18 comma 4 del D.Lvo n. 40/2017 come modificato dall’art.1 comma 9-bis del Dl 44/2023 conv. con modificazioni dalla legge n.74/2023 e dal Dl 25/2025 conv. in legge n.69/2025, in quanto operatore volontario che ha concluso il Servizio civile nazionale senza demerito E PER LA CONDANNA in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, a riconoscere in graduatoria alla ricorrente la riserva dei posti di cui all'art. 18 comma 4 del D.Lvo n. 40/2017, adottando ogni provvedimento consequenziale per il corretto inserimento della stessa nella graduatoria generale di merito, nell’elenco dei vincitori ed alla stipula del contratto di lavoro con effetti giuridici ed economici al pari degli altri vincitori

Giustizia amministrativa202506053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe A022 per la Regione Sicilia, e successive rettifiche

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria concorsuale, le successive rettifiche e gli atti presupposti, lamentando la mancata inclusione tra i vincitori con applicazione della riserva del 15% dei posti prevista per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile. Ha dedotto il proprio diritto alla riserva in quanto ha svolto il Servizio civile nazionale, sostenendo che la disciplina introdotta per il Servizio civile universale dovesse applicarsi anche a tale precedente forma di servizio. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla riserva e la condanna delle amministrazioni al reinserimento corretto in graduatoria, all'inclusione nell'elenco dei vincitori e alla stipula del contratto. Con motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione alle ulteriori rettifiche della graduatoria adottate nel luglio 2025, riproponendo le medesime domande.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito. Ha rilevato che, con decreto del 21 luglio 2025, l'amministrazione sembra avere dato ottemperanza all'ordinanza cautelare della Sezione, inserendo la ricorrente in graduatoria senza riserva o annotazione. Tale inserimento potrebbe averle già attribuito il bene della vita perseguito, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha quindi dato alle parti l'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. in ordine alla possibile improcedibilità e ha rinviato la trattazione del merito all'udienza pubblica dell'11 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    avviso alle parti delle questioni rilevabili d'ufficio

    Il giudice deve previamente avvisare le parti quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, qui la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017

    È indicata dalla ricorrente quale base normativa del diritto alla riserva del 15% per gli operatori del servizio civile.

  • art. 1, comma 9-bis, d.l. 44/2023, convertito dalla l. 74/2023

    quota pari al 15 per cento dei posti ... riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito

    È richiamata quale disciplina della riserva concorsuale controversa.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna in forma specifica

    È invocato dalla ricorrente per ottenere il corretto inserimento in graduatoria e gli ulteriori effetti conseguenti.

  • d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025

    È richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni modificative della disciplina della riserva.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un atto che può avere integralmente attribuito al ricorrente il bene della vita perseguito, il giudice deve verificare la possibile sopravvenuta carenza di interesse e, prima di decidere su tale questione rilevata d'ufficio, deve darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • L'inserimento del candidato in graduatoria in esecuzione di una misura cautelare può rendere improcedibile il ricorso qualora attribuisca senza riserva o annotazione il risultato sostanziale richiesto; la verifica dell'effettiva soddisfazione dell'interesse resta comunque necessaria prima della declaratoria di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieScuolaConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

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