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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31598/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità tra le parti ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. e ha escluso che il ricorrente dovesse versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione dell'esito del giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il giudizio di merito era terminato con la conferma, da parte della Corte d'appello, della decisione di primo grado nella sola parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite. La parte soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, articolando un solo motivo di censura, limitatamente al capo sulle spese. L'INPS ha resistito con controricorso. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    consente la trattazione in adunanza camerale con riserva del deposito dell'ordinanza nel termine previsto.

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti in caso di estinzione del processo.

  • contributo unificato

    in considerazione dell'esito del giudizio, la Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente depositata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del processo di cassazione, la Corte può disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude, nel caso deciso, l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
  • Quando il ricorso riguarda esclusivamente il capo sulle spese e interviene rinuncia, il processo si chiude senza pronuncia sul merito delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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