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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25090/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva disposto la sospensione del procedimento e l'ammissione alla messa alla prova, contestando che il Tribunale avesse integrato il programma di trattamento senza il consenso dell'imputato in violazione dell'art. 464‑quater, comma 4, c.p.p., e denunciando l'incertezza circa la quantificazione del risarcimento del danno, non specificato dal giudice rendendo la prescrizione generica o indeterminata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati i fatti allegati: dagli atti risulta che in sede di audizione l'imputato era stato interrogato sulla disponibilità alla riparazione e aveva riferito dell'esistenza di una mediazione in corso e di una proposta di risarcimento inizialmente rifiutata, per cui non risultava una volontà generale di rifiutare il risarcimento. Inoltre il giudice non aveva subordinato l'ammissione alla messa alla prova all'integrale risarcimento del danno, ma aveva ammesso il ricorrente al programma sospendendo il procedimento per 12 mesi e fissando lo stesso termine per l'adempimento delle prescrizioni riparatorie/risarcitorie. Conseguentemente non sussistono i vizi denunciati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 464‑quater, comma 4 c.p.p.

    La norma regola il programma di trattamento per la messa alla prova; secondo la giurisprudenza e il principio richiamato, le modifiche ai contenuti del programma che incidono sugli obblighi dell'imputato richiedono il suo consenso, ma la quantificazione del danno può essere demandata ad un accordo tra le parti e non necessariamente impedisce l'ammissione al programma.

  • Sezioni Unite, Sentenza n. 33216 del 31/03/2016 (Rigacci)

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che, pur essendo l'imputato legittimato a censurare scelte sui contenuti del programma di trattamento, le integrazioni operate dal giudice richiedono di norma il consenso dell'imputato; inoltre l'imputato spesso partecipa alla definizione del perimetro della messa alla prova, riducendo le ragioni di impugnazione sul merito.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 125 del 1995

    Richiamata per affermare che, anche in materia di messa alla prova, il sindacato di legittimità (e quindi la tutela in sede di gravame/ricorso) può contribuire alla garanzia dei diritti di difesa, entro i limiti del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La modifica del programma di messa alla prova che incide sugli obblighi dell'imputato richiede in linea di principio il suo consenso: per contestarla è necessario dimostrare l'assenza di tale consenso negli atti.
  • La quantificazione del risarcimento del danno può essere rimessa a un accordo tra le parti o a successiva determinazione e, se è prevista la possibilità di riparazione entro un termine, l'ammissione alla messa alla prova non è necessariamente subordinata al pagamento immediato e integrale.
  • In sede di ricorso per cassazione, le doglianze che si fondano su ricostruzioni fattuali contrarie agli atti processuali sono soggette a declaratoria di inammissibilità: è essenziale che il ricorrente documenti coerentemente le presunte violazioni procedurali.
  • Chi intende impugnare il contenuto del programma di trattamento dovrebbe far valere immediatamente e nel merito, in sede di primo grado o di composizione del programma, eventuali mancate consultazioni o l'assenza di consenso formale, fornendo elementi probatori rilevanti.
  • Il giudice può sospendere il procedimento e fissare un termine per l'adempimento delle prescrizioni riparatorie/risarcitorie senza esigere l'immediato risarcimento integrale; ciò rende praticabile la messa alla prova anche quando è in corso una mediazione o una proposta di risarcimento non ancora perfezionata.
  • Un ricorso infondato o inammissibile espone il ricorrente al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).

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