Cassazione Penale, Sentenza n. 13909/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Congiu impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna per il delitto di riciclaggio. Proponeva due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché il fatto sarebbe stato erroneamente qualificato come riciclaggio anziché come furto aggravato, dovendo essere valorizzata la confessione di sottrazione furtiva del veicolo; 2) vizio di motivazione per il rigetto dell'attenuante comune prevista dall'art. 62 n.6 cod. pen. (risarcimento del danno), nonostante risultasse che il ricorrente avesse risarcito la persona offesa e questa si fosse detta soddisfatta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per mancata, sufficiente critica delle argomentazioni della corte territoriale. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che dagli atti risultasse l'integrale ed effettivo risarcimento e la dichiarazione di soddisfazione della persona offesa, per cui l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. doveva essere valutata. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione di tale attenuante e ha rimesso la causa a diversa sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto; ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. Motivazione resa in forma semplificata.
Norme richiamate
Si tratta dell'attenuante comune per il risarcimento del danno: la Corte ha ritenuto che, avendo il ricorrente risarcito la persona offesa e avendo questa dichiarato soddisfazione, l'attenuante doveva essere riconosciuta e valutata nel trattamento sanzionatorio
Citata nella requisitoria del Pubblico Ministero come oggetto della richiesta di annullamento limitato; la Corte, tuttavia, ha motivato e disposto l'annullamento con riferimento all'art. 62 n.6, concentrandosi sull'attenuante per il risarcimento del danno
Massime di principio
- Se il soggetto offeso riceve l'integrale risarcimento e dichiara soddisfazione, il giudice deve valutare l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p.; la mancata considerazione di tale fatto può comportare annullamento parziale e rinvio
- I motivi di cassazione che non contrastano specificamente e criticamente le argomentazioni decisive della sentenza impugnata possono essere dichiarati inammissibili per difetto di critica e analisi
- La Corte di Cassazione può pronunciare annullamento limitato al profilo sanzionatorio e disporre il rinvio a diversa sezione per nuova valutazione della circostanza attenuante
- Quando le questioni di diritto sono pacifiche o non complesse, la Cassazione può adottare motivazione in forma semplificata
- È importante documentare in modo chiaro e provato il pagamento del risarcimento e la dichiarazione di soddisfazione della persona offesa per ottenere il riconoscimento dell'attenuante
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