Cassazione Civile, Ordinanza n. 02354/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo di prestazioni odontotecniche asseritamente non pagate. Il debitore proponeva opposizione contro il decreto, ma l’atto di citazione era stato notificato nei confronti di un soggetto indicato come società già sciolta, anziché nei confronti dell’ingiungente persona fisica che aveva ottenuto il decreto. Nei gradi di merito la questione decisiva è stata se tale errore nel destinatario dell’opposizione rendesse l’opposizione inammissibile oppure se fosse sanato dalla costituzione in giudizio del creditore ingiungente. Il ricorrente censurava la sentenza di rinvio per violazione del principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, sostenendo che la costituzione del soggetto legittimato aveva sanato ex tunc la nullità della citazione e impedito di dichiarare l’opposizione inammissibile; deduceva inoltre la violazione delle norme sulla vocatio in ius e sulla sanatoria della nullità, nonché l’omesso esame della domanda di cessazione della materia del contendere. Il resistente si era costituito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata perché la Corte d’appello, in sede di rinvio, non si era conformata al principio di diritto già fissato dalla precedente ordinanza della Cassazione: pur in presenza di una citazione in opposizione notificata contro un soggetto diverso da quello legittimato, la costituzione in giudizio del creditore ingiungente ha sanato ex tunc il vizio della citazione, rendendo non corretta la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione. Il giudizio è stato quindi rinviato alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene invocato per denunciare violazioni processuali e la Corte esamina le censure come vizi di nullità/violazione di norme processuali.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
la citazione in opposizione proposta contro un soggetto diverso dal legittimato passivo è nulla per difetto di corretta indicazione del convenuto.
l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta nei confronti del soggetto legittimato a stare in giudizio come beneficiario dell’ingiunzione.
art. 164, secondo comma, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la sanatoria del vizio della citazione.
nei procedimenti instaurati dopo il 30 aprile 1995 la costituzione del soggetto legittimato sana ex tunc la nullità della citazione e con essa l’eventuale decadenza dal termine per proporre opposizione.
il terzo motivo lamenta l’omesso esame di una domanda formulata nel giudizio di rinvio, ma la censura resta assorbita.
art. 90 l. n. 353 del 1990
ha introdotto il nuovo testo dell’art. 164 c.p.c. applicabile al giudizio per ragioni temporali.
consente di applicare ratione temporis il nuovo regime di sanatoria ai procedimenti iniziati dopo il 30 aprile 1995.
Massime di principio
- Quando l’opposizione a decreto ingiuntivo è notificata nei confronti di un soggetto diverso dal beneficiario dell’ingiunzione, l’atto è nullo, ma la nullità è sanabile dalla costituzione in giudizio del soggetto effettivamente legittimato a resistere.
- Nei giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, ai sensi dell’art. 164, comma 3, c.p.c., la costituzione del convenuto legittimato produce una sanatoria ex tunc del vizio della citazione, con effetto anche sul termine per proporre l’opposizione.
- Il giudice di rinvio è tenuto ad attenersi al principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione; la sua violazione integra motivo di cassazione per mancato rispetto dell’art. 384 c.p.c.
- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ciò che conta ai fini della legittimazione passiva è il soggetto beneficiario dell’ingiunzione; l’errata evocazione in giudizio di un terzo non determina definitivamente l’inammissibilità se il legittimato si costituisce e sana il vizio.
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