Cassazione Penale, Ordinanza n. 07465/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Dalla motivazione emerge che il ricorso si fondava sulla tesi che il giudice di primo grado non avesse già qualificato il fatto ai sensi del quinto comma, mentre la sentenza impugnata aveva invece accertato, sulla base del verbale di arresto, che la qualificazione giuridica del fatto era stata sin dal primo grado quella di cui all'art. 73, comma 5, con conseguente trattamento sanzionatorio, come risultava sia dalla determinazione della pena sia dal dispositivo. La doglianza non si è confrontata con tale motivazione specifica ed è stata ritenuta generica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità, rilevando che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma deve risultare dalla sentenza e dal trattamento sanzionatorio; il ricorso che contesti tale qualificazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non ascrivibile a assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una diversa lettura del fatto o della sua qualificazione giuridica senza confrontarsi con la motivazione specifica della sentenza impugnata.
- Quando la sentenza di merito abbia già qualificato il fatto ai sensi del regime più favorevole o comunque del comma applicato, la relativa indicazione può desumersi sia dal dispositivo sia dalla determinazione della pena.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa del ricorrente nella causazione della causa d'inammissibilità.
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