Parere n. 1059/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Ferruccio Rizzi, Maria Grazia Bonfante, e nei confronti di Comune di Cremona, Provincia di Cremona, Regione Lombardia, Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, avverso annullamento del provvedimento di rigetto prot. mite 8410 del 20/01/2023 denuncia sulla qualità dell’aria nell’agglomerato di cremona e richiesta di adozione di provvedimenti contingibili e urgenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro il rigetto dell’istanza di intervento statale per la qualità dell’aria nell’agglomerato di Cremona e nel bacino padano e per l’adozione di misure contingibili e urgenti
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento ministeriale n. 8410 del 20 gennaio 2023, con cui è stata respinta l’istanza presentata ai sensi dell’art. 309 del d.lgs. n. 152/2006 per il superamento dei valori limite relativi a PM10, PM2.5 e NO₂. Essi deducono la violazione degli artt. 301, 302, 303, 304, 305, 306 e 309 del d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che il Ministero avrebbe dovuto attivarsi anche senza individuare uno specifico responsabile, in ragione della funzione preventiva ed emergenziale dell’art. 309. Contestano inoltre l’applicazione dell’art. 303, lett. h), del medesimo decreto legislativo all’inquinamento diffuso e sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 303 per violazione degli artt. 3, 9 e 117 Cost., assumendo che la disposizione produca un vuoto di tutela dell’ambiente e della salute. Il Ministero ha invece escluso la configurabilità di un danno ambientale riconducibile alla Parte VI del d.lgs. n. 152/2006, richiamando l’istruttoria ISPRA svolta con il supporto di ARPA Lombardia e la natura diffusa e generalizzata dell’inquinamento del bacino padano.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito né il rito né il merito del ricorso, ritenendo l’affare non ancora maturo per la decisione. Ha disposto un supplemento di istruttoria a carico dell’amministrazione. Il Ministero dovrà spiegare in modo puntuale le ragioni per cui ha escluso la configurabilità di un danno ambientale o di una minaccia imminente di danno ai sensi dell’art. 309 del d.lgs. n. 152/2006 e, conseguentemente, ha ritenuto insussistente il presupposto oggettivo per l’attivazione degli strumenti della Parte VI del Codice dell’ambiente. La relazione integrativa dovrà inoltre indicare i parametri utilizzati per qualificare l’inquinamento come diffuso e chiarire le condizioni che impedirebbero di accertare il nesso causale tra il danno e l’attività di singoli operatori. La relazione dovrà essere depositata entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, previa trasmissione ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali controdeduzioni. Ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente riservata.
Osservazioni
Configurabilità del danno ambientale ai sensi dell’art. 309 d.lgs. n. 152/2006
L’amministrazione deve illustrare in modo esplicito e documentato le ragioni per cui ha escluso la configurabilità di un danno ambientale o di una minaccia imminente di danno riconducibile alla Parte VI del d.lgs. n. 152/2006, chiarendo il presupposto oggettivo del rigetto dell’istanza di intervento statale.
Carattere diffuso dell’inquinamento
L’amministrazione deve precisare i parametri e gli elementi istruttori valorizzati per qualificare l’inquinamento atmosferico come diffuso e generalizzato, con riferimento al contesto dell’agglomerato di Cremona e della Pianura Padana.
Nesso causale con l’attività di singoli operatori
L’amministrazione deve indicare le condizioni concrete che, nel caso esaminato, non consentirebbero di accertare il nesso causale tra il danno o la minaccia di danno e l’attività di singoli operatori, ai fini dell’applicazione dell’art. 303, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006.
Contraddittorio sulla relazione integrativa
La relazione istruttoria integrativa deve essere trasmessa ai ricorrenti prima del deposito, con assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti tra le disposizioni che imporrebbero l’attivazione degli strumenti di tutela ambientale.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina del danno ambientale.
art. 303, lett. h), d.lgs. 152/2006
non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori
La disposizione delimita il campo di applicazione della disciplina sul danno ambientale, escludendo i casi di inquinamento diffuso quando non sia possibile accertare in alcun modo il nesso causale con l’attività di singoli operatori. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha chiesto all’amministrazione di chiarire sia i parametri della qualificazione come diffuso sia le concrete ragioni dell’impossibilità di individuare il nesso causale.
Richiamato dai ricorrenti in relazione agli obblighi di prevenzione del danno ambientale.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro degli strumenti di intervento previsti dalla Parte VI del Codice dell’ambiente.
Richiamato dai ricorrenti in relazione agli strumenti di ripristino e tutela ambientale.
Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, depositandole presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del presente decreto
La disposizione consente ai soggetti legittimati di denunciare casi di danno ambientale o di minaccia imminente e chiedere l’intervento statale. Il Collegio ha ritenuto necessario chiarire se, nel caso concreto, sussistesse il presupposto oggettivo per attivare gli strumenti della Parte VI.
artt. 3, 9 e 117 Cost.
Richiamati dai ricorrenti a sostegno della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303 del d.lgs. n. 152/2006, per asserita lesione della tutela dell’ambiente e della salute.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione respinge una denuncia presentata ai sensi dell’art. 309 del d.lgs. n. 152/2006, deve esplicitare le ragioni per cui esclude la configurabilità di un danno ambientale o di una minaccia imminente di danno ai sensi della Parte VI del Codice dell’ambiente.
- La qualificazione di un fenomeno inquinante come inquinamento diffuso, ai fini dell’art. 303, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, richiede l’indicazione dei parametri e degli elementi istruttori concretamente utilizzati dall’amministrazione.
- L’esclusione della disciplina sul danno ambientale prevista dall’art. 303, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006 presuppone che sia chiarita l’impossibilità di accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno o la minaccia di danno e l’attività di singoli operatori.
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando la decisione dipende dall’accertamento del presupposto tecnico-fattuale del danno ambientale e la documentazione disponibile non è sufficiente, il Consiglio di Stato può disporre una relazione istruttoria integrativa, assicurando il previo contraddittorio del ricorrente.
Ricorso straordinario sulla qualità dell’aria nell’agglomerato di Cremona
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da due persone fisiche contro il rigetto, da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di un’istanza di intervento statale per il superamento dei valori limite di qualità dell’aria relativi a PM10, PM2.5 e NO₂ nell’agglomerato di Cremona e, più in generale, nel bacino padano.
Premesse e richiesta di intervento statale
I ricorrenti avevano presentato il 28 giugno 2022 un’istanza-esposto ai sensi dell’art. 309 del d.lgs. n. 152/2006, chiedendo l’adozione di misure statali di precauzione, prevenzione o ripristino previste dalla Parte VI del Codice dell’ambiente.
Il Ministero, sulla base di un’istruttoria tecnica svolta da ISPRA con il supporto di ARPA Lombardia, ha respinto l’istanza con provvedimento n. 8410 del 20 gennaio 2023. Il rigetto è stato motivato con l’assenza di profili di danno ambientale ai sensi della Parte VI del d.lgs. n. 152/2006, con la natura diffusa dell’inquinamento atmosferico e con l’impossibilità di imputare causalmente il fenomeno all’attività di singoli operatori.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 301, 302, 303, 304, 305, 306 e 309 del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, hanno sostenuto che il Ministero avrebbe avuto il dovere di intervenire anche senza la previa individuazione di uno specifico responsabile, in ragione della funzione preventiva ed emergenziale dell’art. 309.
È stata inoltre contestata l’applicazione dell’art. 303, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006 all’inquinamento diffuso. Secondo i ricorrenti, tale disposizione non potrebbe impedire l’intervento statale nei casi in cui l’inquinamento sia generalizzato. È stata infine sollevata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 303 per asserita violazione degli artt. 3, 9 e 117 Cost., sul presupposto che la disposizione determinerebbe un vuoto di tutela dell’ambiente e della salute.
Valutazione preliminare del Consiglio di Stato
Il Collegio ha osservato che il ricorso muove dall’assunto secondo cui il Ministero avrebbe riconosciuto la sussistenza di un danno ambientale in atto, ma ha rilevato che tale presupposto non sembra trovare riscontro negli atti istruttori né nel provvedimento impugnato.
Dalla relazione ISPRA CRE-DAN n. 11/2022, richiamata e fatta propria dall’amministrazione, emergerebbe infatti che non sono stati riscontrati deterioramenti significativi e misurabili delle risorse naturali tutelate dalla Parte VI del d.lgs. n. 152/2006, quali suolo, specie e habitat protetti. I monitoraggi ambientali non avrebbero evidenziato profili di danno ambientale riconducibili alle matrici tutelate dalla disciplina del danno ambientale. La qualità dell’aria, pur critica sotto alcuni profili, sarebbe stata ricondotta a un contesto di pressioni diffuse e generalizzate, proprie dell’intera Pianura Padana.
Necessità di integrazione istruttoria
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’affare non fosse maturo per la decisione. È stata quindi disposta una relazione ministeriale integrativa volta a chiarire:
- le ragioni per cui l’amministrazione ha escluso la configurabilità di un danno ambientale o di una minaccia imminente di danno ai sensi dell’art. 309 del d.lgs. n. 152/2006;
- il conseguente venir meno, secondo l’amministrazione, del presupposto oggettivo per l’attivazione degli strumenti della Parte VI;
- i parametri utilizzati per qualificare l’inquinamento come diffuso;
- le condizioni concrete che impedirebbero di accertare il nesso causale tra il danno e l’attività di singoli operatori, ai fini dell’art. 303, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006.
Contraddittorio e conclusioni
La relazione integrativa dovrà essere depositata entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, previa trasmissione ai ricorrenti. A questi ultimi dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali controdeduzioni.
Il parere è pertanto interlocutorio: il Consiglio di Stato ha sospeso l’emanazione del parere conclusivo, riservando ogni decisione in rito e nel merito all’esito degli adempimenti istruttori.
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