Cassazione Penale, Sentenza n. 12691/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la declaratoria di inefficacia della misura di custodia cautelare ex art. 303 c.p.p. per decorso del termine di fase: sosteneva che, pur essendosi svolto il dibattimento per quasi tre anni in stato di custodia, il termine di fase raddoppiato ex n.3-bis fosse pari a due anni e che le successive cinque ordinanze di sospensione dei termini avessero natura prevalente e revocassero o sostituissero l'ampia ordinanza di sospensione adottata il 13.2.2020 ai sensi dell'art. 304 c.p.p.; in tal modo la misura sarebbe scaduta prima della sentenza di primo grado e doveva essere dichiarata inefficace.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la censura difensiva: l'ordinanza del 13.2.2020 che aveva sospeso i termini per 'particolare complessità del dibattimento' mantiene la sua efficacia per l'intera durata del presupposto che l'ha determinata e non è revocata né sostituita da successive ordinanze di sospensione adottate per cause autonome (es. impedimento degli imputati, sospensione Covid). I periodi di sospensione successivi non si sommano a quello già stabilito dall'ordinanza ex art. 304 comma 2 e, nel caso concreto, non si è verificato alcun superamento della durata complessiva. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente condannato alle spese e disposta la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 303, comma 1, lett. b) numeri 3) e 3-bis); art. 303, comma 1, lett. c) n. 3 (richiamato nel ragionamento)
Riferimento al termine di fase e al suo eventuale raddoppio; la questione centrale è il calcolo della scadenza della custodia cautelare tenendo conto dei raddoppi e delle sospensioni
art. 304, comma 2; comma 3; comma 6
La sospensione dei termini disposta per la particolare complessità del dibattimento (comma 2) interrompe il decorso dei termini e mantiene efficacia per tutta la durata della causa che l'ha determinata; l'ordinanza ex comma 2 è appellabile ai sensi del comma 3; il comma 6 è stato richiamato dalla Corte d'Assise quale limite temporale per ordini simili
art. 606, comma 1, lett. c)
Norma invocata per delineare il motivo di ricorso alla Corte (vizio di motivazione/errore di fatto o diritto nella valutazione delle ordinanze di sospensione)
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario qualora la decisione non determini la rimessione in libertà
Massime di principio
- Un'ordinanza di sospensione dei termini adottata per la 'particolare complessità del dibattimento' ha efficacia per tutta la durata della causa che l'ha determinata e non viene automaticamente revocata o sostituita da successive ordinanze adottate per ragioni autonome.
- I periodi di sospensione successivi adottati per cause diverse (impedimenti, sospensioni straordinarie come il Covid) non si sommano al periodo già stabilito dall'ordinanza ex art. 304 comma 2: le sospensioni possono coincidere ma non incrementano la durata complessiva stabilita dalla prima ordinanza, salvo che emerga un concreto superamento del presupposto iniziale.
- Un'ordinanza non impugnata che sospende i termini produce effetti autoritativi e va considerata efficace fino a prova contraria (es. annullamento in sede di impugnazione), pertanto l'attività difensiva più efficace è impugnare tempestivamente ordinanze che risultino sfavorevoli al calcolo dei termini.
- In caso di più ordinanze di sospensione, occorre valutare se sussiste una reale incompatibilità fattuale o giuridica tra le motivazioni: la semplice convivenza di più motivi di sospensione non implica automaticamente l'abrogazione o la sostituzione dell'ordinanza iniziale.
- Nel dubbio interpretativo la difesa può sostenere una lettura favorevole all'imputato, ma la giurisprudenza richiede argomentazioni concrete che dimostrino come la successiva ordinanza abbia eliminato o reso inefficace la causa che aveva determinato la prima sospensione.
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