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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07604/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di fallimento in estensione promosso dal curatore del fallimento di un imprenditore individuale. La curatela ha sostenuto che l'attività farmaceutica formalmente intestata al fallito fosse in realtà esercitata da una società di fatto occulta, della quale altri soggetti erano soci illimitatamente responsabili, avendo gestito, controllato e finanziato l'impresa. Dopo il fallimento dichiarato in estensione anche nei confronti di un socio deceduto, la dichiarazione è stata impugnata dall'erede di quest'ultimo. In Cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, perché l'erede non era stata convocata nel procedimento prefallimentare nonostante il fallimento riguardasse un soggetto già deceduto; 2) violazione delle norme sul limite annuale di fallibilità e sull'estensione del fallimento, contestando l'assunto secondo cui per le società occulte o per gli imprenditori occulti non opererebbe il termine annuale dalla cessazione dell'attività e sostenendo che, nella specie, la cessazione era comunque conosciuta dai terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, quando il procedimento di fallimento riguardi un soggetto deceduto, l'erede debba essere convocato nel giudizio prefallimentare anche se non sia imprenditore e non sia subentrato nell'impresa del de cuius, in quanto naturale contraddittore rispetto a una domanda idonea a produrre effetti nei suoi confronti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, cui è stata rimessa anche la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come fondamento del diritto di difesa e del contraddittorio nel procedimento prefallimentare.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 24 Cost. per evidenziare l'esigenza del giusto contraddittorio.

  • art. 11 l. fall.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del procedimento di fallimento e alla partecipazione dei soggetti interessati.

  • art. 15 l. fall.

    La Corte lo interpreta nel senso che, nel procedimento di fallimento di un soggetto deceduto, l'erede deve essere convocato quale contraddittore naturale della domanda di fallimento.

  • art. 147 l. fall.

    Richiamato nel secondo motivo con riguardo all'estensione del fallimento e alla fallibilità dei soci occulti o dell'imprenditore occulto.

  • art. 10 l. fall.

    Richiamato nel secondo motivo sul limite annuale di fallibilità dalla cessazione dell'attività.

  • art. 22, comma 4, l. fall.

    Richiamato per la rimessione d'ufficio conseguente alle precedenti decisioni di merito.

  • art. 16, ultimo comma, l. fall.

    Richiamato per affermare che gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono dalla pubblicazione della sentenza.

  • art. 42 l. fall.

    Richiamato per evidenziare che, dalla dichiarazione di fallimento, i beni del patrimonio del fallito sono sottratti alla disponibilità e amministrazione dei successori.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Base del rinvio al giudice di merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando il procedimento concorsuale riguarda un soggetto deceduto, l'erede deve essere convocato nel giudizio prefallimentare, anche se non è imprenditore e non ha proseguito l'attività, poiché la domanda di fallimento è idonea a produrre effetti diretti sul suo assetto patrimoniale e sulla sua sfera giuridica.
  • Il principio del contraddittorio nel procedimento di fallimento, come riformato dall'art. 15 l. fall., deve essere applicato in modo coerente con la funzione difensiva dell'audizione preventiva: non basta il successivo mezzo di impugnazione quando la decisione produce effetti immediati.
  • Gli eredi del fallito subentrano nel patrimonio che viene assoggettato alla procedura concorsuale; perciò sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante a partecipare al procedimento che ne determina la sottrazione alla loro disponibilità.
  • In presenza di un motivo accolto che determina la cassazione della sentenza per violazione del contraddittorio, le questioni ulteriori restano assorbite e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame nel rispetto del principio di diritto enunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneAccertamento del passivo
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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