Cassazione Penale, Sentenza n. 24742/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il caso riguarda la richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. avanzata da un condannato per una pena residua di tre anni, undici mesi e ventinove giorni di reclusione. Il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva respinto l'istanza ritenendo non adeguato il percorso rieducativo del soggetto, valorizzando i numerosi precedenti penali e la pendenza di un procedimento penale per un delitto di elevato disvalore, ritenuto successivo ai fatti oggetto di esecuzione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avesse considerato il percorso rieducativo intrapreso e il giudizio positivo espresso dall'U.E.P.E. di Catania nella relazione del 20 gennaio 2026. Ha inoltre contestato la ricostruzione cronologica del procedimento penale richiamato dal giudice di merito, affermando che i fatti contestati in quel procedimento erano antecedenti e non successivi a quelli in espiazione. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso perché il giudizio prognostico sfavorevole non era stato costruito su una valutazione complessiva e attuale della personalità e del percorso trattamentale, né si era dato adeguato conto degli elementi positivi emersi dalla relazione U.E.P.E.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio. Ha ritenuto che il diniego dell'affidamento in prova fosse sorretto da una motivazione non adeguata, perché fondata in modo eccessivamente decisivo su precedenti penali e sulla pendenza di altro procedimento, senza un esame completo della condotta successiva ai reati e degli elementi favorevoli al reinserimento sociale, tra cui il giudizio positivo dell'U.E.P.E. e l'avvio del percorso rieducativo.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
affidamento in prova al servizio sociale
La concessione della misura alternativa richiede un giudizio prognostico sulla idoneità del beneficio a favorire il reinserimento sociale e la prevenzione della recidiva, non potendo il diniego fondarsi solo su precedenti e gravità dei fatti, se vi sono elementi positivi sul percorso rieducativo.
Massime di principio
- Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, la gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non sono, da soli, elementi automaticamente decisivi in senso sfavorevole, salvo che il loro disvalore sia tale da elidere ogni altro indice positivo.
- Il giudice di sorveglianza deve compiere una valutazione complessiva e attuale della personalità del condannato, esaminando anche la condotta successiva ai fatti di reato e il percorso rieducativo concretamente intrapreso.
- Per la concessione della misura alternativa non è richiesta una completa revisione critica del passato: è sufficiente che dagli esiti dell'osservazione emerga l'avvio di un processo di responsabilizzazione e di cambiamento idoneo a sostenere una ragionevole prognosi di reinserimento sociale.
- Quando il provvedimento reiettivo omette di confrontarsi con elementi istruttori favorevoli, come una relazione positiva dell'UEPE, la motivazione risulta carente se non spiega perché tali dati non siano idonei a sostenere il beneficio.
- La pendenza di altro procedimento penale può essere valorizzata ai fini della pericolosità sociale solo se correttamente collocata nel tempo e valutata nel suo effettivo significato prognostico, senza attribuirle un peso automatico o fondato su una erronea ricostruzione cronologica.
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