Sentenza n. 5986/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8467/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8467/2024, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8467/2024, notificata al Ministero il 15 aprile 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 6 febbraio 2026. Il titolo aveva condannato il Ministero a riconoscere al docente, per il servizio a tempo determinato prestato nei tre anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il beneficio di € 500 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle stesse condizioni del personale di ruolo. Dedotto il persistente inadempimento, il ricorrente ha chiesto di accertare la mancata esecuzione, fissare un termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e liquidare le spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice del lavoro non era stata impugnata ed era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le spettanze riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, o un funzionario delegato dotato delle competenze tecniche necessarie. Ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo le norme indicate in motivazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale è divenuto incontestabile e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione, insieme alla mancata impugnazione del titolo, consente di procedere in ottemperanza.
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75
La disciplina del compenso del commissario comprende, secondo il provvedimento, il trattamento delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio, che il giudice considera autorizzato.
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
Le ulteriori spese sostenute per adempiere l’incarico del commissario sono regolate dalla disposizione richiamata.
la parte ricorrente premetteva che, con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8467/2024, il Ministero dell’istruzione e del merito veniva condannato a riconoscere, a favore di essa ricorrente, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli aa.ss. 2020/2021, 2021/ 2022 e 2022/2023;
Il titolo azionato riconosce al docente a tempo determinato il beneficio annuo di € 500 tramite la carta elettronica, alle medesime modalità previste per il personale di ruolo, per gli anni di servizio indicati.
Massime di principio
- L’ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale non è stato impugnato e risulta inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento, con conseguente ordine all’amministrazione di dare esecuzione puntuale e integrale al giudicato entro il termine fissato dal giudice.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta per assicurare l’esecuzione del titolo; l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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