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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06073/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

La controversia nasce dall'irrogazione, con delibera n. 727/2017, di una sanzione amministrativa pecuniaria di 70.000 euro nei confronti di un ex presidente del collegio sindacale di Veneto Banca. La sanzione era fondata sul rilievo che il collegio sindacale, nel corso della riunione consiliare dell'8 aprile 2014, avrebbe disatteso l'espressa richiesta dell'autorità di vigilanza di procedere al ricambio integrale degli organi amministrativi e di controllo e non avrebbe formulato osservazioni sulla nomina a direttore generale dell'ex amministratore delegato. L'interessato aveva proposto opposizione davanti alla Corte d'appello di Roma, che l'aveva respinta condannandolo alle spese. Avverso tale decisione il sanzionato ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla controversia e precisando che le spese sarebbero state regolate stragiudizialmente. La Banca d'Italia ha aderito alla rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente e dell'adesione della Banca d'Italia, ritenendo integrati i requisiti dell'art. 390, comma 2, c.p.c. e, conseguentemente, sussistenti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese del giudizio sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, in applicazione dell'art. 391, comma 4, c.p.c. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta valida perché conforme ai requisiti richiesti dalla norma.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia valida ha determinato l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate quando vi è rinuncia al ricorso aderita dalla controparte.

  • contributo unificato

    È stato escluso l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso che rispetti i requisiti di legge e sia accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversi accordi processuali o sostanziali rilevanti ai fini della regolazione esterna delle spese.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia non richiede la decisione sui motivi del ricorso, poiché la sopravvenuta volontà dismissiva del ricorrente rende inutile la prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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