Ordinanza n. 978/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento 1) Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Emilia Romagna; 2) Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; 3) Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) Dell’Esito della prova scritta di parte ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria e per l’effetto risultare idoneo; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale, esito della prova scritta e graduatoria conclusiva della selezione per 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale, contestando la propria esclusione, l'esito e il punteggio della prova scritta, la graduatoria finale e gli atti presupposti e consequenziali, chiedendo il riesame del punteggio, la ricollocazione in graduatoria e l'accertamento dell'idoneità, con condanna delle amministrazioni alla riedizione dell'attività valutativa. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. In camera di consiglio il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, insistendo per la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito. Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare e non ha deciso nel merito la legittimità dell'esclusione, del punteggio, della prova scritta o della graduatoria. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati nella graduatoria, ritenendo che tali soggetti siano controinteressati necessari. Considerato l'elevato numero dei destinatari e le difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con specifici contenuti informativi e documentali, nonché con un collegamento denominato "Atti di notifica". Ha imposto l'esecuzione della notificazione entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e il deposito della prova entro i successivi 10 giorni, entrambi termini perentori, avvertendo che l'inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 27 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
notifica ad “almeno un controinteressato”
La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato non esaurisce necessariamente gli adempimenti di instaurazione del contraddittorio quando altri soggetti possono essere pregiudicati dall'accoglimento della domanda.
Il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, quali controinteressati potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta difficoltà, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
È richiamato quale fondamento, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., della notificazione del gravame per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il mancato compimento della notificazione per pubblici proclami o il mancato deposito della relativa prova nei termini assegnati comporta l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo avente ad oggetto l'esclusione da un concorso e la graduatoria finale, devono essere chiamati in giudizio, quali controinteressati, tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi è prevedibilmente difficoltoso, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami deve indicare le informazioni essenziali sul giudizio, le parti, gli atti impugnati e le modalità di consultazione del processo, nonché rendere disponibili il ricorso introduttivo e il provvedimento che autorizza la notificazione.
- I termini fissati dal giudice per eseguire la notificazione per pubblici proclami e per depositarne la prova possono essere qualificati come perentori; la loro inosservanza determina l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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