Sentenza del 21/09/2016 n. 18476 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione, con un unico motivo, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969. Contestava l’esclusione dal calcolo della superficie utile dell’immobile dei muri perimetrali, dei tramezzi interni, dei camini e delle altre superfici tecniche, esclusione che aveva consentito ai contribuenti di beneficiare dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa.
La decisione
La Corte di cassazione, Sezione Quinta civile, con decisione dell’8 giugno 2016 depositata il 21 settembre 2016, ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti contro l’avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni. Ha stabilito che nel calcolo della superficie utile rilevante per la soglia di 240 mq si includono muri perimetrali, tramezzi e superfici tecniche; le esclusioni sono tassative e riguardano i locali e gli spazi indicati dalla disciplina applicabile. Le spese dei gradi di merito e di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
D.M. 2 agosto 1969, art. 6
Questa Corte ha avuto modo di stabilire che l'elencazione dei locali esclusi dal computo dei 240 mq di superficie utile prevista dal D.M. 2 agosto 1969, art. 6 (cantine, soffitte, terrazzi e balconi) è tassativa.
Per verificare se l’abitazione supera la soglia di 240 mq utile ai fini della qualificazione come immobile di lusso, si sottraggono soltanto gli spazi tassativamente esclusi dalla norma. Muri perimetrali, tramezzi interni e superfici tecniche restano inclusi nel calcolo.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa, parte prima, art. 1, nota II-bis
In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa 1, art. 1, nota 2 bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072.
L’agevolazione prima casa è esclusa quando l’abitazione rientra nei parametri di lusso previsti dal decreto del 1969; la superficie utile superiore a 240 mq va determinata secondo i criteri di quel decreto.
La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. , non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Quando la controversia può essere definita sulla base dei fatti già accertati e non occorrono ulteriori verifiche, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel calcolo della superficie utile ai fini della qualificazione di un’abitazione come immobile di lusso, le esclusioni previste dalla disciplina applicabile sono tassative: non si possono aggiungere per analogia altre superfici non calpestabili.
- Muri perimetrali, tramezzi interni e superfici tecniche concorrono al calcolo della superficie utile; vanno sottratti soltanto gli spazi espressamente esclusi, tra cui quelli indicati dalla decisione.
- Se la superficie così calcolata supera 240 mq, l’immobile può essere considerato di lusso e l’agevolazione prima casa può essere negata, con recupero delle imposte dovute.
- La Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere direttamente la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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