Cassazione Penale, Ordinanza n. 08440/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano perché proposto personalmente dall'interessato, soggetto non legittimato a proporre ricorso per cassazione dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
L'interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Milano del 3 luglio 2024. Dal testo emerge che la Corte non entra nel merito delle doglianze sostanziali, perché rileva d'ufficio un vizio preliminare di ammissibilità: il ricorso, presentato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non era sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto per i ricorsi per cassazione. La questione affrontata riguarda quindi la legittimazione alla proposizione personale del ricorso e la conseguente inammissibilità dell'atto, con riflessi sulle spese e sulla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Dopo la riforma del 2017 l'imputato/condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione; l'atto deve essere presentato tramite difensore abilitato.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando è proposto da soggetto non legittimato.
L'inammissibilità può essere dichiarata de plano.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Ha escluso la facoltà dell'imputato o condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione nei procedimenti successivi alla sua entrata in vigore.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
La sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione proposti dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017, l'imputato o il condannato non può agire personalmente: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso integra una causa di inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorrente.
- L'inammissibilità per difetto originario di legittimazione può essere rilevata e dichiarata de plano.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono normalmente la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi di assenza di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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