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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36739/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado sulla responsabilità per una truffa commessa il 1° aprile 2019. Con il primo motivo ha dedotto nullità per inosservanza degli artt. 161, comma 4, 178 e 179 c.p.p., sostenendo che il decreto di giudizio immediato fosse stato notificato soltanto al difensore d’ufficio e che la sua assenza in primo grado non fosse quindi volontaria e consapevole. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione delle prove sulla responsabilità. Con il terzo ha censurato il mancato riconoscimento della continuazione esterna con precedenti giudicati, affermando di avere potuto formulare la richiesta solo dopo una decisione del giudice dell’esecuzione, comunicatagli dopo la scadenza del termine per i motivi nuovi. Nelle conclusioni scritte trasmesse per l’udienza camerale ha inoltre chiesto, per la prima volta, dichiararsi l’improcedibilità dell’appello per superamento dei termini ex art. 344-bis c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato: dagli atti non risulta la denunciata mancata conoscenza del processo, poiché la sentenza di primo grado indicava che l’imputato era assistito dal difensore di fiducia; inoltre, la nullità non era stata tempestivamente eccepita in udienza e risultava sanata. La Corte ha anche chiarito che, in caso di irreperibilità del destinatario presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge attestata dall’addetto postale, la consegna al difensore prevista dagli artt. 170, comma 3, e 161, comma 4, c.p.p. non richiede un ulteriore tentativo di notifica ordinaria. Il secondo motivo è inammissibile perché sollecita una nuova valutazione delle prove, riservata al giudice di merito; la doppia conforme ha motivato in modo articolato e non manifestamente illogico sulla prova degli artifici utilizzati per indurre la persona offesa a versare denaro e sulla documentazione relativa al conto bancario destinatario delle somme. Il terzo motivo è generico e privo di autosufficienza: non è stato allegato il provvedimento del giudice dell’esecuzione necessario a dimostrare la dedotta possibilità tardiva di chiedere la continuazione; resta quindi non censurabile la valutazione di tardività compiuta in appello. La richiesta di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., formulata per la prima volta nelle conclusioni scritte, è stata ritenuta intempestiva e comunque non verificabile in sede di legittimità; inoltre, il fatto risale al 1° aprile 2019, mentre la disciplina è applicabile ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020, e la Corte ha escluso che fosse maturata la prescrizione. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La difesa lamenta, con il primo motivo di ricorso, inosservanza della legge processuale penale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 161, comma 4, 178, 179, cod. proc. pen.), in considerazione della notifica al solo difensore di ufficio del decreto che disponeva il giudizio immediato.

    La disposizione è richiamata quale base del motivo di ricorso per violazione di legge processuale, ma la Corte dichiara il motivo inammissibile perché manifestamente infondato.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    Nella fattispecie, peraltro, il sostituto (per delega) del difensore di fiducia presente in udienza, avrebbe potuto far rilevare la nullità producendo memoria o conclusioni scritte in tempo utile per la rinnovazione della citazione. Ove, come nel caso in disamina, l'eccezione non sia formulata tempestivamente, la nullità è sanata.

    La nullità relativa alla notificazione deve essere eccepita tempestivamente; se la parte, pur potendo farla rilevare in tempo utile per rinnovare la citazione, non lo fa, essa è sanata. La norma è inoltre richiamata per la consegna dell’atto al difensore in caso di irreperibilità attestata dall’addetto postale.

  • art. 170, comma 3, c.p.p.

    Inoltre, deve pure ricordarsi che la mancata notifica, a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto, o determinato per legge, attestata dall’addetto all’ufficio postale comporta a norma dell’art. 170, comma 3, cod. proc. pen., e senza la necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell’atto al difensore (secondo quanto prevede l’art. 161, comma 4 cod. proc. pen.).

    Quando l’addetto postale attesta l’irreperibilità del destinatario presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, l’atto è consegnato al difensore senza necessità di ulteriori adempimenti o di un nuovo tentativo di notifica ordinaria.

  • art. 344-bis c.p.p.

    In ogni caso, il reato è contestato come commesso il primo aprile 2019, allorquando la disciplina della improcedibilità (applicabile solo ai fatti commessi dal primo gennaio 2020) non era vigente senza che peraltro sia in alcun modo maturata la prescrizione.

    La disciplina dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione non si applica ai fatti commessi prima del 1° gennaio 2020.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto è stata determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • La nullità derivante da un vizio della notificazione deve essere dedotta tempestivamente quando la parte, tramite il difensore presente, abbia avuto la possibilità di eccepirla in tempo utile per consentire la rinnovazione della citazione; in difetto, la nullità è sanata.
  • Se l’addetto postale attesta l’irreperibilità del destinatario presso il domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, la consegna dell’atto al difensore non richiede un ulteriore tentativo di notifica nelle forme ordinarie.
  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, solleciti una nuova valutazione delle prove già apprezzate dal giudice di merito, quando la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
  • Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente: chi fonda la censura su un atto estraneo al fascicolo processuale trasmesso deve allegarlo, così da consentire alla Corte di verificarne il contenuto e la rilevanza.
  • La richiesta di applicazione della continuazione esterna formulata tardivamente può essere ritenuta inammissibile quando il ricorrente non dimostri, mediante l’allegazione degli atti necessari, che la possibilità di proporla sia sorta soltanto dopo la scadenza del termine ordinario.
  • La disciplina dell’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. si applica, secondo la decisione, ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 e non a quelli anteriori.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

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