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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16258/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari dell'08/07/2021 che aveva dichiarato non doversi procedere per remissione di querela relativa al reato di truffa (contestata la recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale). Il Procuratore generale ha dedotto che la remissione di querela non poteva estinguere il procedimento perché la recidiva qualificata rendeva il reato procedibile d'ufficio; la difesa ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 649-bis cod. pen. per violazione dell'art. 2 cod. pen. (non retroattività).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro. La Corte ha stabilito che la contestazione della recidiva qualificata va considerata come circostanza del reato e, alla data del fatto (14/10/2015), il regime normativo vigente (art. 648, comma terzo, cod. pen.) già rendeva la truffa procedibile d'ufficio. Pertanto la remissione di querela non produceva improcedibilità e non sussiste problema di retroattività con l'art. 649-bis.

Norme richiamate

  • art. 649-bis, cod. pen.

    Richiamato dal Procuratore generale come base per sostenere l'inoperatività della remissione; la Corte osserva però che non è necessario appoggiarsi a tale norma perché la procedibilità d'ufficio discendeva già dalla contestazione della recidiva qualificata sotto il regime normativo anteriore.

  • art. 2, cod. pen.

    Richiesto dalla difesa per eccepire la non retroattività delle modifiche normative; la Corte ritiene che l'art. 2 non si applica per trovare una norma più favorevole, perché la procedibilità d'ufficio risultava già dalla normativa vigente al momento del fatto.

  • art. 648, comma terzo, cod. pen.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

    Alla data del fatto (14/10/2015) questa disposizione rendeva la truffa procedibile d'ufficio se ricorrevano circostanze aggravanti; la recidiva qualificata, essendo una circostanza aggravante, comportava procedibilità d'ufficio.

  • Sez. U. Sentenza n. 3585 del 24/09/2020 (dep. 29/01/2021)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la recidiva qualificata è una circostanza del reato e incide sul regime di procedibilità come le altre circostanze aggravanti; tale principio è stato richiamato e applicato dalla Corte nel caso concreto.

Massime di principio

  • La recidiva qualificata va considerata una circostanza del reato che può incidere sulla procedibilità: se contestata, può trasformare un reato a querela in reato procedibile d'ufficio.
  • Per valutare l'effetto della remissione di querela occorre applicare la normativa vigente al momento della commissione del fatto (art. 2 cod. pen.): se allora il reato era già procedibile d'ufficio, la remissione non produce improcedibilità.
  • L'introduzione di norme successive (es. art. 649-bis) non rileva se la disciplina precedente già attribuiva la procedibilità d'ufficio per la stessa ragione fattuale (es. recidiva qualificata).
  • In casi simili verificare sempre la data del fatto, la contestazione formale della recidiva nel capo d'imputazione e la sussistenza dei presupposti aggravanti alla data del reato.
  • Se un giudice dichiara improcedibilità per remissione di querela senza valutare che il reato è procedibile d'ufficio per recidiva qualificata, la sentenza può essere annullata e rinviata per nuovo giudizio.
  • La difesa può tentare l'eccezione di non retroattività, ma questa non prevale se il regime di procedibilità sfavorevole non è stato introdotto successivamente rispetto alla commissione del fatto.

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