Cassazione Civile, Ordinanza n. 02025/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo manifestamente fondato il rilievo sulla violazione dell'art. 342 c.p.c. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Nel giudizio di merito, la domanda riconvenzionale proposta da una parte era stata dichiarata inammissibile dal primo giudice per difetto di relazione di dipendenza con i titoli dedotti in causa. In sede di appello, la stessa parte aveva proposto appello incidentale per contestare tale statuizione. La Corte d'appello di Catanzaro ha però dichiarato inammissibile l'appello incidentale ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ritenendo che mancasse una specifica censura contro le argomentazioni del primo giudice. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 342 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo di avere invece formulato, nelle pagg. 5 e 6 dell'atto di costituzione con appello incidentale, censure puntuali alla motivazione di primo grado sulla inammissibilità della domanda riconvenzionale. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con le relative doglianze; non sono richieste forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione. La specificità dei motivi va valutata in modo non formalistico, favorendo la decisione di merito quando le censure consentano di comprendere il nucleo della critica.
La dedotta violazione di legge processuale è stata utilizzata per censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale per asserito difetto di specificità.
La decisione è stata adottata in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile solo quando l'atto non consenta di individuare con chiarezza le parti della decisione impugnata e le ragioni della contestazione; se la critica alla motivazione di primo grado è sufficientemente intelligibile, il gravame deve essere esaminato nel merito.
- L'art. 342 c.p.c. va interpretato in senso non formalistico: non occorre la redazione di un progetto alternativo di sentenza, essendo sufficiente una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice.
- Nel dubbio, le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire la decisione di merito e non esiti meramente abortivi del processo.
- La specificità dei motivi di appello va apprezzata avuto riguardo al contenuto sostanziale delle censure e non alla loro veste formale, specie quando l'atto richiami e contesti puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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