Cassazione Penale, Sentenza n. 15957/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno del 20/10/2025 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (MAP) proposta dalla difesa in sede dibattimentale. Il Tribunale ha ritenuto che l'istanza non poteva essere presentata in dibattimento poiché non era stata proposta nel corso dell'udienza predibattimentale e che l'ammissione disposta con ordinanza del 09/12/2024 era viziata perché formulata da un difensore privo di procura speciale; in aggiunta non era stata chiesta la rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. Il ricorrente ha dedotto, fra l'altro, nullità a regime intermedio per mancata fissazione dell'udienza con preavviso di dieci giorni ai sensi dell'art. 127, comma 5, in combinato disposto con l'art. 464-octies, comma 2, nonché illegittimità della revoca richiamando l'art. 168-quater c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur potendo essere condivisibile in astratto la qualificazione della nullità come a regime intermedio, la deducibilità della nullità era preclusa perché il difensore era presente al momento in cui la nullità si sarebbe verificata e non l'ha eccepita immediatamente (art. 182, comma 2, c.p.p.). Sulla seconda censura, la Corte ha osservato che la revoca dell'ammissione alla MAP era fondata su ragioni processuali (presentazione tardiva dell'istanza e mancanza di legittimazione del difensore per mancanza di procura speciale) e non sui presupposti sostanziali richiamati dall'art. 168-quater. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 464-quater, comma 9, c.p.p.
Riferimento alla possibilità di proporre l'istanza di sospensione con messa alla prova in sede predibattimentale; qui il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la presentazione tardiva perché l'istanza non era stata formulata tempestivamente
art. 127, comma 5, c.p.p.
Previsione del termine di avviso (dieci giorni) per l'assunzione di questioni da decidere d'ufficio; la difesa ha invocato la violazione di tale termine ma la Corte ha ritenuto inammissibile la deduzione per mancata eccezione tempestiva
art. 464-octies, comma 2, c.p.p.
Norma collegata alla fissazione dell'udienza per le questioni relative alla messa alla prova; la difesa ha richiamato il combinato disposto con art. 127, ma la Corte ha escluso la rilevanza perché la nullità non è stata eccepita tempestivamente
Norma sulla rimessione in termini: il Tribunale ha evidenziato che non era stata chiesta la rimessione in termini per giustificare la tardività della procura speciale
Norma sostanziale che disciplina la revoca della messa alla prova per specifiche ragioni di inadempienza o commissione di nuovo reato; la Corte ha ritenuto che la revoca nell'ordinanza impugnata si basasse su ragioni processuali e non su questi presupposti sostanziali
art. 182, comma 2, c.p.p.
Regola la preclusione alla deducibilità di alcune nullità quando la parte è presente e non eccepisce immediatamente; la Corte l'ha applicata per escludere la possibilità di sollevare ora la nullità a regime intermedio
Massime di principio
- Una nullità a regime intermedio deve essere eccepita immediatamente nel corso dell'udienza in cui si verifica la presunta violazione: se il difensore assiste e non solleva l'eccezione, la questione viene preclusa ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.
- Le istanze di sospensione con messa alla prova vanno presentate nei termini e nelle forme previste dal codice; la loro presentazione fuori del momento processuale utile (es. dopo la chiusura dell'udienza predibattimentale) può comportare inammissibilità, salvo domanda tempestiva di rimessione in termini con giustificazione valida (art. 175 c.p.p.).
- L'ammissione alla MAP disposta da soggetto privo di legittimazione (ad es. difensore senza procura speciale) può essere viziata per carenza di rappresentanza e giustificare la revoca dell'atto, indipendentemente dalle ragioni sostanziali di revoca previste dall'art. 168-quater.
- Se il giudice intende decidere d'ufficio su questioni che richiedono un prescritto termine di comunicazione (es. il termine di dieci giorni richiamato dalla normativa), la mancata osservanza di tale termine può essere censurata, ma la censura perde efficacia se non sollevata tempestivamente in udienza.
- In casi simili, il difensore dovrebbe: (a) eccepire immediatamente qualsiasi vizio procedurale rilevato in udienza; (b) chiedere subito rimessione in termini se l'omessa formalità dipende da difficoltà oggettive; (c) verificare e documentare la legittimazione (procura speciale) prima di compiere atti decisionali rilevanti per la posizione del cliente.
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