Cassazione Penale, Sentenza n. 25281/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un sequestro preventivo disposto nei confronti di un indagato in relazione alla provvisoria incolpazione di indebita compensazione di crediti tributari. Il GIP aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro; il tribunale aveva poi rigettato l'appello cautelare; l'indagato ha quindi proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, lamentando l'erronea individuazione del momento di consumazione del delitto di cui all'art. 10-quater d.lgs. 74/2000 e, di riflesso, del profitto confiscabile: secondo la difesa, la compensazione non si sarebbe mai perfezionata e l'obbligazione tributaria non si sarebbe estinta, poiché l'Agenzia delle Entrate aveva emesso atto di recupero, si era insinuata al passivo della società debitrice ed aveva contestato l'operazione sottostante come inesistente. Da ciò la difesa traeva la conclusione che non vi fosse alcun profitto confiscabile in capo alla persona fisica e che il sequestro non potesse essere mantenuto. Con il secondo motivo ha denunciato mancanza assoluta di motivazione e violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p., sostenendo che il tribunale non avesse esaminato la documentazione difensiva e si fosse limitato ad affermare apoditticamente che il profitto si realizza con la presentazione del modello F24, senza considerare le vicende successive. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione del divieto di duplicazione sanzionatoria e del principio di proporzionalità della misura cautelare, assumendo che la confisca avrebbe una funzione meramente ablativa del profitto e che, nel caso concreto, il vantaggio economico sarebbe inesistente o comunque recuperabile dall'Amministrazione finanziaria con gli ordinari strumenti, sicché il sequestro determinerebbe una indebita duplicazione della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, trattandoli congiuntamente, affermando che il delitto di indebita compensazione si perfeziona al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno d'imposta, senza necessità di validazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, e che il profitto del reato si realizza in quel momento. Ha escluso che gli atti successivi dell'Amministrazione finanziaria, compresi l'atto di recupero e l'insinuazione al passivo, impedissero la configurabilità del reato o eliminassero il profitto confiscabile. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che in sede cautelare la prospettazione di una possibile duplicazione del recupero non esclude la misura, poiché l'insinuazione al passivo non garantisce il soddisfacimento integrale del credito e la fase è caratterizzata da inevitabile fluidità. Il provvedimento impugnato è stato quindi confermato.
Norme richiamate
norma richiamata per la legittimazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e per la censura sulla sua permanenza.
richiamato in relazione all'appello cautelare e al controllo sul provvedimento genetico del sequestro.
invocato per denunciare la pretesa mancanza di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame.
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
norma incriminatrice dell'indebita compensazione; la Corte ribadisce che il reato si perfeziona con la presentazione dell'ultimo F24 dell'anno d'imposta, senza necessità di validazione dell'Agenzia delle Entrate.
richiamato per le memorie depositate dal difensore prima dell'udienza di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Il delitto di indebita compensazione si perfeziona, ai fini penali, al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno d'imposta, indipendentemente dalla successiva validazione o meno da parte dell'Agenzia delle Entrate.
- Ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca, il profitto del reato di indebita compensazione coincide con il vantaggio conseguito con la compensazione indebita e si considera realizzato al perfezionamento della condotta tipica; le successive iniziative dell'Amministrazione finanziaria non eliminano automaticamente la confiscabilità del profitto.
- L'atto di recupero del credito e l'insinuazione al passivo in una procedura concorsuale non equivalgono, di per sé, all'effettivo soddisfacimento del credito erariale e non escludono la persistenza del profitto penalmente rilevante in sede cautelare.
- In sede cautelare reale, la denuncia di una possibile duplicazione del recupero tra sede penale e sede concorsuale non è sufficiente, da sola, a far venir meno il sequestro, quando il credito non risulti certamente soddisfatto e la fase procedimentale sia ancora fluida.
- Il mero disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'operazione sottostante al debito tributario non esclude ex se la configurabilità del delitto di indebita compensazione, poiché attiene agli effetti della transazione e alla sua opponibilità, non alla legittimità della compensazione contestata.
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