Cassazione Penale, Sentenza n. 3771/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della misura cautelare della custodia in carcere per carenza di "gravi indizi" in ordine ai reati ascritti (artt. 110, 629, comma 2; art. 628, comma 3, n. 1) e 3); art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente ha censurato in particolare l'attendibilità della dichiarazione della persona offesa riguardo al riconoscimento del ricorrente in auto, richiamando elementi tecnici e fattuali: distanza dell'auto dal luogo della presunta estorsione, condizioni climatiche che avrebbero impedito l'osservazione, discrepanze circa la tipologia di occhiali indossati e, in generale, la presunta falsità o inattendibilità del riconoscimento fotografico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato e non consentito. Ha ritenuto che in sede di legittimità non sia consentito riesaminare i fatti né sostituirsi alla valutazione di merito sull'attendibilità delle fonti, potendo verificare solo l'adeguatezza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito. Ha concluso che il Tribunale di Napoli aveva fornito motivazione adeguata e circostanziata (contesto, modalità della condotta, ruolo del ricorrente, individuazione fotografica, coerenza e univocità delle dichiarazioni), per cui le contestazioni difensive assumevano solo una diversa valutazione di circostanze già esaminate. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110; art. 629, comma 2; art. 628, comma 3, n. 1) e 3); art. 416-bis.1
Attribuiscono le fattispecie contestate; la Corte si limita a recepire che la misura cautelare è stata applicata in relazione a tali ipotesi di reato e che la valutazione dei gravi indizi è stata effettuata dal giudice di merito rispetto a tali fattispecie.
Codice di Procedura Penale - disposizioni di attuazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; art. 94
Art. 173 disp. att. è richiamato in relazione ai limiti motivazionali richiesti nell'atto di impugnazione; art. 94 è richiamato per gli adempimenti successivi e per le statuizioni di condanna pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio di diritto)
Riferimenti: Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli); Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014 (Contarini); Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007 (Terranova); Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010 (Merja); Sez.3, n. 5602 del 21/01/2021 (P.)
Conferma il principio che in materia di misure cautelari il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'adeguatezza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito e non può trasformarsi in un riesame del merito o della valutazione delle prove e dell'attendibilità delle fonti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame sulle misure cautelari è ammissibile solo se deduce vizi di motivazione che configurino violazioni di legge o illogicità manifeste; non è luogo per rinnovare la valutazione delle prove.
- Per censurare efficacemente una misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare un vizio formale o una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione del giudice di merito, non semplicemente proporre una diversa lettura degli elementi probatori.
- Quando la custodia cautelare è fondata su riconoscimenti (es. identificazione fotografica, dichiarazioni della persona offesa), il giudice deve motivare sul contesto, sulle modalità dell'osservazione e sulla coerenza delle dichiarazioni; contestazioni tecniche marginali, se non rivolte a dimostrare errori logici o violazioni di norme, rischiano di essere considerate mera rivalutazione del merito.
- La prospettazione in Cassazione di argomentazioni che si limitano a mettere in dubbio l'attendibilità di singoli elementi senza censurare la motivazione complessiva del giudice di merito è destinata all'inammissibilità.
- In caso di ricorso manifestamente infondato la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme a titolo di ammenda.
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