Sentenza n. 5964/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 772/2025, depositata e resa pubblica il 03.06.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 253/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 772/2025, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito complessivo di euro 3.000,00 sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 772/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati nella pronuncia, per complessivi euro 3.000,00. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero, pur intimato, non ha fornito alcuna giustificazione dell’inadempimento né ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile, anche in ragione della definitività del titolo giudiziale e della competenza territoriale del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il Ministero non aveva adempiuto alle obbligazioni derivanti dal giudicato, né aveva eccepito o provato l’avvenuto adempimento. Il giudice ha affermato che l’amministrazione è obbligata a dare puntuale esecuzione al giudicato e non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, potendo esercitare, al più, una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza del Tribunale di Tivoli entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero e previa richiesta del ricorrente, ferma la verifica dell’eventuale adempimento sopravvenuto. È stata invece respinta, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, con riserva di una possibile successiva applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
Individua la competenza territoriale del giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e pronunciarsi sulle penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta allo stato, per assenza dei presupposti attuali.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto tale termine decorso prima della proposizione del giudizio.
art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.
Richiamato quale fondamento della verifica giudiziale della corretta attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertata la definitività del titolo e decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l’omessa dimostrazione dell’adempimento da parte dell’amministrazione integra inottemperanza e giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione.
- L’amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o carenza di risorse finanziarie; non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, ma soltanto, eventualmente, sulle modalità concrete di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte vittoriosa.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automaticamente conseguente all’accertamento dell’inottemperanza e può essere negata quando, al momento della decisione, non siano ancora ravvisati i presupposti per la sua applicazione, ferma la possibilità di richiederla successivamente in caso di persistente inadempimento.
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