Cassazione Civile, Ordinanza n. 08390/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRES 2006 nei confronti di una società ritenuta non operativa ai sensi della disciplina sulle società di comodo. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società e dichiarato la nullità dell’atto impositivo per asserito mancato rispetto degli obblighi procedimentali previsti dall’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 30 d.lgs. n. 724 del 1994, sostenendo che, nel caso di accertamento per inapplicabilità della disciplina delle società di comodo, non fosse necessario un preventivo contraddittorio diverso da quello già instaurato tramite istanza di disapplicazione presentata dalla contribuente e non accolta dall’Amministrazione. La società ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha disatteso le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società, ritenendo il ricorso sufficientemente specifico ai sensi dell’art. 366 c.p.c. Nel merito ha accolto il ricorso dell’Agenzia, affermando che, in tema di società di comodo, il contraddittorio endoprocedimentale e la possibilità per il contribuente di esporre compiutamente le proprie difese risultano già garantiti dalla procedura prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 724 del 1994, anche attraverso l’istanza di disapplicazione, in presenza di situazioni oggettive. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione di Salerno, in diversa composizione, per l’esame dei motivi di appello relativi al merito della pretesa tributaria e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro ed esauriente i fatti di causa, le pretese delle parti e le ragioni di diritto, così da consentire alla Corte la completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte ha escluso che, nel caso di accertamento relativo a società di comodo, fosse necessario un ulteriore preventivo contraddittorio diverso da quello previsto dalla disciplina speciale richiamata dalla ricorrente.
art. 30 d.lgs. n. 724 del 1994
La disposizione introduce una presunzione legale relativa di non operatività e consente l’istanza di disapplicazione in presenza di situazioni oggettive; il contraddittorio e la difesa del contribuente risultano garantiti dalla procedura prevista dalla norma.
art. 30, comma 1, d.lgs. n. 724 del 1994
La società è considerata non operativa quando i ricavi, gli incrementi di rimanenze e gli altri proventi risultano inferiori al ricavo presunto determinato con criteri normativi.
art. 30, comma 4-bis, d.lgs. n. 724 del 1994
Consente la presentazione di un’istanza di interpello per ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive in presenza di situazioni oggettive che impediscano il raggiungimento dei ricavi o del reddito minimi.
Massime di principio
- In materia di società di comodo, la disciplina dell’art. 30 d.lgs. n. 724 del 1994 configura una presunzione legale relativa di non operatività basata su parametri economico-patrimoniali oggettivi, senza rilievo autonomo delle intenzioni dei soci.
- La tutela del diritto di difesa del contribuente è sufficientemente assicurata dalla possibilità di presentare istanza di disapplicazione e dalla necessità che l’avviso di accertamento contenga una motivazione puntuale sulla condotta elusiva o antielusiva contestata.
- Quando il contraddittorio procedimentale è già previsto e attivato dalla disciplina speciale applicabile, non può ritenersi automaticamente nullo l’accertamento per la sola mancata instaurazione di un ulteriore contraddittorio fondato sull’art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973.
- In sede di legittimità, l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità del ricorso va respinta se l’atto consente alla Corte di comprendere compiutamente la vicenda processuale e le censure dedotte.
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