Cassazione Penale, Ordinanza n. 36629/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 22 ottobre 2025 della Corte d’appello di Catania, che aveva confermato la sua condanna per evasione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. In particolare, contestava la motivazione relativa alla recidiva e l’esclusione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto effettiva e adeguata la motivazione sulla recidiva, fondata sul vissuto dell’imputato e sulla condotta indicativa della volontà di vivere violando le leggi e della sua maggiore pericolosità sociale. Ha inoltre rilevato che il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato dal richiamo ai numerosi precedenti penali e dall’assenza di elementi specifici valutabili positivamente; la valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti prevalenti. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
Tanino Dario Terna impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.
La norma individua il reato per il quale era stata confermata la condanna; la Corte non affronta ulteriori questioni interpretative sulla fattispecie.
In tema di attenuanti generiche, poi, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.
Il giudizio sulle attenuanti generiche è valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e indica gli elementi rilevanti, anche attraverso richiamo, ritenuti preponderanti.
Massime di principio
- Il riconoscimento della recidiva deve essere sorretto da motivazione effettiva; può fondarsi sul vissuto dell’imputato e sulla condotta del caso concreto quando questi elementi siano valorizzati per spiegare una maggiore pericolosità sociale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito indica gli elementi ritenuti prevalenti; il richiamo ai numerosi precedenti penali e all’assenza di specifici elementi positivamente valutabili può soddisfare tale onere.
- La valutazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche, in quanto giudizio di fatto, non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi considerati preponderanti.
Come è indicizzato
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