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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24335/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta prima dell'adunanza camerale, e dell'accettazione della stessa da parte della controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza provvedere sulle spese processuali, poiché l'accettazione della rinuncia preclude la condanna del rinunciante alle spese ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un ex amministratore delegato di una società per azioni aveva agito per ottenere il pagamento di un compenso residuo per l'attività prestata, per far accertare l'assenza di giusta causa nella revoca dall'incarico, per conseguire il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla revoca e per ottenere la risoluzione di un patto di non concorrenza stipulato tra le parti. Dopo un primo arresto del tribunale di merito favorevole solo in parte all'attore e una successiva riforma in appello con rigetto integrale delle domande, il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione articolato in undici motivi. Prima della camera di consiglio, però, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione e la società controricorrente ha aderito alla rinuncia e l'ha accettata.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se intervenuta prima dell'adunanza camerale e accompagnata dai presupposti formali richiesti, comporta la declaratoria di estinzione del procedimento di cassazione.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    L'accettazione della rinuncia preclude la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente proposta prima della decisione e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In presenza di accettazione della rinuncia, la Corte non deve provvedere sulle spese del giudizio, poiché viene meno il presupposto per porle a carico del rinunciante.
  • La verifica della tempestività della rinuncia rispetto all'adunanza camerale è decisiva per l'adozione della declaratoria di estinzione.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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