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Sentenza

Sentenza n. 1037/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 42/2025 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2025.

Giustizia amministrativa202600209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 42/2025 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 gennaio 2025 e passata in giudicato. La pronuncia era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva e passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore ipotesi di inadempienza, il Collegio ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega, il quale provvederà su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato, previamente notificata ai fini dell'esecuzione, e di una perdurante inerzia dell'amministrazione obbligata, il giudice amministrativo accoglie l'azione di ottemperanza e ordina all'amministrazione di conformarsi alle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
  • L'esecuzione del giudicato deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, mediante detrazione delle somme già versate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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