Ordinanza n. 938/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato; in appello, ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione del diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, emesso dal Consolato Generale d’Italia su istanza presentata dal datore di lavoro. Il diniego era motivato, da un lato, dall’asserita non attendibilità della documentazione integrativa, tale da impedire l’accertamento della genuinità della finalità del viaggio e, dall’altro, dall’incoerenza tra le dichiarazioni rese durante il colloquio del 16 luglio 2025 e la documentazione allegata alla domanda. L’appellante contestava quindi la mancata concessione della tutela interinale nei confronti del diniego, deducendo l’esigenza di una protezione cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, lasciando ferma l’ordinanza del TAR Lazio, ma con motivazione diversa o comunque integrativa rispetto a quella riferita dal primo giudice. Pur riservando ogni approfondimento alla fase di merito, il Collegio ha ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare, anche perché l’interessato si trovava ancora nel Paese di origine. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, la base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del cittadino straniero.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento disposto dalla Segreteria.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un diniego di visto di ingresso presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito può essere escluso quando l’interessato si trovi ancora nel Paese di origine.
- Il giudice dell’appello cautelare può respingere la domanda senza definire anticipatamente le questioni di merito, riservandone l’approfondimento alla fase cognitiva ordinaria.
- La non attendibilità della documentazione prodotta e l’incoerenza tra le dichiarazioni rese nel colloquio consolare e i documenti allegati possono costituire, in astratto, elementi posti a fondamento del diniego di un visto per lavoro subordinato, ferma la loro verifica nel giudizio di merito.
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