Cassazione Penale, Ordinanza n. 32000/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La decisione riguarda l'impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale di Cuneo che aveva confermato il decreto di espulsione emesso nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorso era articolato in tre doglianze tutte incentrate su asserite carenze motivazionali del provvedimento e sulla richiesta di una nuova valutazione nel merito della posizione dell'interessato. La difesa sosteneva, inoltre, che la pena residua dovesse incidere sulla legittimità dell'espulsione e prospettava, in sostanza, un contrasto dell'art. 16, comma 8, T.U. imm. con parametri costituzionali, senza però sollevare formalmente la questione di legittimità costituzionale. La Corte osserva che le censure riproponevano profili già esaminati e disattesi dal tribunale, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e meramente riproduttive di questioni già valutate dal giudice di merito, che la determinazione della pena residua fosse irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 16, commi 5 e 8, T.U. imm., e che non fosse configurabile, nel modo dedotto, alcuna illegittimità costituzionale della norma. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È richiamato come base normativa del decreto di espulsione; il ricorso mira a contestarne l'applicazione, ma la Corte ritiene che il provvedimento sia stato adottato in conformità alle risultanze processuali.
art. 16, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La Corte afferma il tenore inequivoco della disposizione e ritiene irrilevante la determinazione della pena residua ai fini della legittimità dell'espulsione.
art. 16, commi 5 e 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Le due norme sono lette in combinato disposto per escludere che le censure sulla pena residua possano incidere sulla validità del decreto di espulsione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro l'ordinanza che conferma un decreto di espulsione, non sono ammissibili censure meramente ripetitive di quelle già disattese dal giudice di merito se non accompagnate da una critica specifica e puntuale delle ragioni decisive del provvedimento impugnato.
- Quando la disciplina applicabile è chiara nel combinato disposto delle norme richiamate, la determinazione della pena residua non assume rilievo decisivo se la legge non la prevede come presupposto per l'espulsione.
- Non può essere utilmente dedotta in cassazione una pretesa illegittimità costituzionale della norma se la questione non è stata formalmente sollevata e se la prospettazione non si confronta con le emergenze processuali.
- La genericità del ricorso e la mancanza di una confutazione specifica delle argomentazioni del giudice di merito conducono alla declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche di legge.
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