Cassazione Civile, Ordinanza n. 00436/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la decisione del giudice di pace che aveva respinto il suo ricorso contro un decreto prefettizio di espulsione notificato il 13 ottobre 2021. Con l’unico motivo ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 13 del testo unico immigrazione e degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che il nulla osta all’espulsione sarebbe stato erroneamente concesso nonostante pendessero procedimenti penali a suo carico e che, su questo punto, mancava ogni motivazione. La Corte rileva però che il provvedimento impugnato aveva una ratio diversa: l’espulsione era stata disposta perché lo straniero, già gravato da precedenti per reati di spaccio e titolare di un permesso di soggiorno provvisorio per motivi di giustizia, si era trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato dopo la scadenza del permesso. Quanto alla dedotta esigenza di partecipare ai procedimenti penali pendenti, il giudice di pace aveva ritenuto che tale possibilità fosse stata comunque garantita da apposito nulla osta dell’autorità giudiziaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che non emergeva chiaramente il contenuto specifico delle difese svolte in sede di merito; soprattutto, la censura non era calibrata sulla reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’illegale permanenza nel territorio dello Stato dopo la scadenza del permesso provvisorio. Inoltre, il profilo relativo alla partecipazione ai procedimenti penali risultava già superato dal rilievo del giudice di pace, non specificamente censurato, secondo cui era stato rilasciato un nulla osta dell’autorità giudiziaria. La prefettura è rimasta intimata e quindi non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato; la Corte non entra nel merito dell’interpretazione perché dichiara inammissibile il ricorso per difetto di attinenza alla ratio decidendi
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente, ma non esaminato nel merito per inammissibilità del motivo
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente, ma non esaminato nel merito per inammissibilità del motivo
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura deve essere specificamente calibrata sulla ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo colpisce una ragione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione, il ricorso è inammissibile.
- Il motivo di ricorso non può limitarsi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o una questione non decisiva rispetto alla motivazione adottata dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito fonda l’espulsione dello straniero sulla permanenza illegale nel territorio dopo la scadenza del titolo provvisorio, non è sufficiente dolersi del rilascio del nulla osta in relazione ai procedimenti penali pendenti se tale profilo non incide sulla ratio decisoria effettiva.
- Se una questione è stata già risolta in fatto dal giudice di merito con un rilievo autonomo non specificamente censurato, essa non può essere utilmente riproposta in cassazione come vizio di motivazione o violazione di legge.
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