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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00340/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 23/04/2025 deducendo un solo motivo: manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante richiamata dalla pronuncia n. 86/2024 della Corte costituzionale. In sostanza, contestava la valutazione di merito operata in appello, sostenendo che non fosse adeguatamente giustificato il mantenimento dell'equivalenza tra aggravanti e attenuanti e il diniego dell'ulteriore attenuante del fatto tenue.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei casi di mero arbitrio o manifesta illogicità, e che la motivazione della Corte di appello fosse congrua e sufficiente. In particolare, la decisione di merito aveva valorizzato le modalità del fatto, il danno economico e morale arrecato alla persona offesa, l'intensità del dolo e la natura della violenza esercitata, elementi reputati idonei sia a fondare il giudizio di equivalenza tra circostanze sia a escludere l'ulteriore attenuante invocata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 86/2024 Corte costituzionale

    È richiamata dalla difesa quale fonte dell'attenuante invocata; la Corte osserva che, nel caso concreto, la sua applicazione è stata correttamente esclusa in ragione della gravità del fatto e della motivazione della sentenza di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Non è espressamente citato nel testo, ma il dispositivo condanna il ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non apparente, non meramente arbitraria e logicamente coerente.
  • La doglianza di manifesta illogicità non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito, ove la sentenza impugnata abbia indicato in modo comprensibile gli elementi fattuali posti a base della scelta sanzionatoria.
  • Il riconoscimento o il diniego di un'attenuante che dipenda dalla complessiva valutazione della gravità del fatto e della personalità del fatto stesso può essere sindacato in sede di legittimità solo nei limiti del controllo sulla tenuta logica della motivazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le ordinarie statuizioni economiche a carico del ricorrente, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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