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Ordinanza

Ordinanza n. 1042/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00032/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR che aveva accolto la domanda cautelare e sostanzialmente imposto la conclusione del procedimento di autorizzazione dell'impianto prima dell'approvazione del regolamento comunale sulle installazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva accolto la domanda cautelare proposta dall'impresa di telecomunicazioni in relazione al procedimento concernente l'installazione di un impianto funzionale ad assicurare una maggiore copertura della rete. L'appellante ha dedotto, in particolare, che la sospensione del procedimento non sarebbe stata sine die, avendo il Comune dettagliato la tempistica di approvazione del regolamento comunale volto a disciplinare l'installazione degli impianti, con previsione di adozione prima dell'udienza pubblica fissata dal TAR per il 22 settembre 2026. È stata inoltre contestata la valutazione cautelare del primo giudice, rilevando l'assenza di una motivazione sul pregiudizio grave e irreparabile e l'insussistenza, in concreto, di tale pregiudizio, trattandosi di un impianto destinato a integrare una rete già esistente, composta da cinque impianti operanti nel territorio comunale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e ha parzialmente riformato l'ordinanza del TAR. Ha ritenuto rilevante il cronoprogramma dettagliato dal Comune, dal quale risultava che la sospensione non avrebbe avuto durata indefinita e che il regolamento comunale sarebbe stato adottato prima dell'udienza di merito. Ha inoltre rilevato che l'ordinanza di primo grado non aveva motivato sul requisito del pregiudizio grave e irreparabile e ha giudicato non sufficientemente grave il pregiudizio prospettato dall'impresa, considerata la funzione integrativa dell'impianto rispetto a una rete già composta da cinque impianti operativi. Operato il bilanciamento tra gli interessi contrapposti, il Collegio ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado, mantenendo tuttavia ferma la fissazione dell'udienza pubblica di merito e riformando l'ordinanza nella parte in cui imponeva la conclusione del procedimento prima dell'approvazione del regolamento. Le spese della fase cautelare, in entrambi i gradi, sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato, utilizzato dal Comune per impugnare l'ordinanza cautelare del TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, la dimostrazione di una tempistica amministrativa concreta e ravvicinata può escludere che la sospensione del procedimento abbia natura sine die, soprattutto quando l'attività regolamentare destinata a disciplinare il procedimento risulti programmata prima dell'udienza di merito.
  • L'accoglimento della domanda cautelare richiede una motivazione specifica sul pregiudizio grave e irreparabile; la sua omissione nell'ordinanza impugnata rileva ai fini della riforma della misura cautelare.
  • Il pregiudizio cautelare non è grave e irreparabile quando l'intervento amministrativo contestato riguarda un impianto destinato a incrementare la copertura di una rete già adeguatamente servita da più impianti operativi, salvo specifici elementi contrari.
  • Nella tutela cautelare il giudice deve bilanciare gli interessi contrapposti e può riformare parzialmente la misura, mantenendo ferma la trattazione ravvicinata del merito e rimuovendo soltanto l'obbligo amministrativo eccedente rispetto alle esigenze cautelari.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloTelecomunicazioni e impianti radio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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