Cassazione Penale, Sentenza n. 36677/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato il beneficio della sospensione della pena (concesso con sentenza di primo grado del 13/05/2017, definitiva il 23/10/2019). Il Tribunale aveva ritenuto applicabile l'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., sostenendo che una sentenza passata in giudicato il 20/10/2021 (per fatto commesso il 22/07/2016) costituisse fattore di revoca nel quinquennio. Il ricorrente ha dedotto errata applicazione di legge e vizio di motivazione, osservando che il reato per cui è intervenuta la seconda sentenza era anteriore al periodo di prova e che il cumulo delle pene non determinerebbe una revoca obbligatoria; inoltre l'ordinanza impugnata non ha valutato l'entità delle pene.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il periodo di prova decorre dal passaggio in giudicato della decisione che contiene il beneficio (qui 23/10/2019) e che, pertanto, non può trovare applicazione l'art. 168, primo comma, n. 1), quando il fatto per cui è intervenuta la successiva condanna sia stato commesso prima dell'inizio del periodo di prova, anche se la condanna è passata in giudicato durante il quinquennio. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio, con possibilità di valutare in contraddittorio altre ipotesi di revoca.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen.
La norma richiede che il fatto che giustifica la revoca sia commesso durante il periodo di prova decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione: non è quindi idonea a giustificare la revoca una condanna passata in giudicato nel quinquennio relativa a un fatto anteriore all'inizio del periodo di prova.
Cass. Sez. 1, n. 42328 del 08/11/2007, Rv. 237874
Sez. 1 n. 42328 del 08/11/2007, Rv. 237874
Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui il periodo di prova decorre dal passaggio in giudicato della decisione che concede il beneficio.
Cass. Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Rv. 242036
Sez. 4 n. 45716 del 11/11/2008, Rv. 242036
Ulteriore pronuncia di legittimità che sostiene l'orientamento sulla decorrenza del periodo di prova dal passaggio in giudicato della sentenza che concede la sospensione.
Massime di principio
- Per valutare la revoca della sospensione della pena ai sensi dell'art. 168 cod. pen. occorre verificare che il fatto che si assume revocatorio sia stato commesso durante il periodo di prova, che decorre dal passaggio in giudicato della decisione che ha concesso il beneficio.
- Una condanna passata in giudicato durante il quinquennio ma relativa a un fatto anteriore all'inizio del periodo di prova non può, di per sé, costituire motivo di revoca ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1).
- Quando la revoca è sostenuta sulla base di più sentenze/condanne è necessario valutare il cumulo delle pene e stabilire se si tratti di revoca obbligatoria o discrezionale; il giudice deve esprimersi esplicitamente sull'entità delle pene considerate.
- In caso di errori di qualificazione giuridica o di motivazione carente, la Corte di legittimità può annullare l'ordinanza e rinviare per un nuovo giudizio, consentendo il pieno contraddittorio tra le parti.
- Nella pratica difensiva, se la condanna successiva riguarda fatti anteriori al periodo di prova, il ricorso può efficacemente contestare la revoca puntando sulla decorrenza del periodo di prova e sul corretto inquadramento normativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36644/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36645/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36648/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36649/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36650/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36651/2025 del 11/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →