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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14224/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza, a seguito di ordine di carcerazione, per l'ammissione alle misure alternative (affidamento al servizio sociale o detenzione domiciliare). Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza perché il ricorrente non aveva dichiarato o eletto domicilio all'atto della proposizione, requisito imposto dall'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorrente, tramite difensore, ha contestato l'inammissibilità rilevando che nella istanza e in atti precedenti era indicata la residenza anagrafica (Corigliano) e che le comunicazioni erano sempre giunte a tale indirizzo; il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso su uno dei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. imponga in modo tassativo che l'istanza del condannato non detenuto contenga la dichiarazione o l'elezione di domicilio (onere personale del condannato anche se l'istanza è presentata dal difensore), con sanzione di inammissibilità. Ha confermato la legittimità della dichiarazione di inammissibilità de plano in caso di mancata elezione di domicilio, richiamando consolidata giurisprudenza. Per tali ragioni il provvedimento impugnato è stato confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    l'istanza del condannato ... deve contenere la dichiarazione o l'elezione di domicilio

    Norma interpretata come prescrizione tassativa: l'assenza della dichiarazione o elezione di domicilio determina l'inammissibilità dell'istanza. L'obbligo grava sul condannato anche quando l'istanza è presentata dal difensore, salvo il caso di latitanza o irreperibilità.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Ritenuta applicabile in relazione all'art. 678 c.p.p. per legittimare la dichiarazione di inammissibilità de plano quando mancano i requisiti previsti; utilizzata dal tribunale di sorveglianza come fondamento procedurale della decisione de plano.

  • art. 678, cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 666 c.p.p. per il quadro procedurale che consente l'inammissibilità de plano delle istanze che non rispettano i requisiti formali richiesti.

  • art. 656, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'indirizzo dell'istanza al Tribunale di sorveglianza per le misure alternative; nel caso valutato l'istanza ex art. 656 è stata dichiarata inammissibile per carenza dei requisiti formalmente richiesti dall'art. 677.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di indicare la residenza anagrafica quale luogo di esecuzione della detenzione domiciliare; la Corte non ha ritenuto che la mera indicazione della residenza equivalga all'adempimento dell'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall'art. 677.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto alla comunicazione degli atti e alla residenza; tuttavia la Corte ha sottolineato che gli adempimenti previsti da art. 677 sono formali e tassativi e non possono essere sostituiti da altri riferimenti alla residenza.

  • d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. con modificazioni, l. 15 dicembre 2001, n. 438

    Atto normativo che ha introdotto (tra l'altro) il comma 2-bis dell'art. 677; la Corte lo considera parte del quadro normativo che impone la dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'elezione o la dichiarazione del domicilio prevista dall'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. è un requisito formale e tassativo per le istanze di ammissione a misure alternative presentate da condannati non detenuti; la sua mancanza comporta l'inammissibilità dell'istanza.
  • La dichiarazione di inammissibilità può essere adottata de plano quando manchi l'elezione del domicilio: la giurisprudenza consolidata e la Corte riconoscono la legittimità di tale procedimento.
  • L'onere di dichiarare o eleggere il domicilio grava comunque sul condannato in prima persona anche se l'istanza è presentata dal difensore; l'unica eccezione è il caso del condannato latitante o irreperibile.
  • La semplice indicazione della residenza anagrafica o il fatto che le comunicazioni siano state ricevute in un dato indirizzo non sostituiscono automaticamente l'adempimento formale richiesto dall'art. 677; è necessario che l'istanza contenga espressa dichiarazione o elezione di domicilio.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore deve verificare e assicurare che l'istanza contenga la dichiarazione/espressa elezione di domicilio del ricorrente; in caso contrario l'istanza può essere respinta de plano e il ricorrente sanzionato con spese e ammende.

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