Cassazione Penale, Ordinanza n. 13980/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso una circostanza aggravante e rivalutato il bilanciamento tra circostanze, ma aveva confermato la condanna per furto di energia elettrica aggravato e rideterminato la pena. I motivi dedotti erano quattro: 1) erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., sostenendo che non fosse configurabile; 2) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, perché l'aggravante sarebbe stata ritenuta in difetto di contestazione; 3) vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena; 4) vizio di motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l'aggravante dell'art. 625, n. 7, c.p. è configurabile anche quando la sottrazione avvenga mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, poiché rileva la destinazione finale dell'energia a pubblico servizio. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, poiché il capo d'imputazione conteneva espressamente il riferimento al fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il diniego della sospensione condizionale risultava motivato con congruo riferimento agli elementi ostativi ritenuti decisivi. Il quarto motivo è stato reputato manifestamente infondato, perché la libertà controllata non rientra tra le pene sostitutive ai sensi dell'art. 20-bis c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'aggravante è configurabile anche nella sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo, poiché conta la destinazione finale dell'energia a un pubblico servizio dal quale viene distolta.
La condanna confermata riguardava il furto aggravato per violenza sulle cose e per sottrazione di cosa destinata a pubblico servizio.
La libertà controllata non rientra nel novero delle pene sostitutive previste dalla norma.
Non citato espressamente; non determinabile.
Massime di principio
- L'aggravante del furto concernente la cosa destinata a pubblico servizio è configurabile anche quando la sottrazione avvenga tramite allaccio abusivo in proprietà privata, se l'utilità sottratta conserva la sua destinazione finale a un pubblico servizio.
- Ai fini del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è sufficiente che l'imputazione contenga un riferimento espresso all'elemento aggravante poi valorizzato in decisione.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice indichi, in modo congruo, gli elementi ostativi ritenuti decisivi.
- La sostituzione della pena detentiva può essere negata senza vizio quando la misura richiesta non è prevista dal dato normativo tra le pene sostitutive applicabili.
- In sede di legittimità, i motivi manifestamente infondati o non censuranti correttamente il dato normativo possono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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