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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44025/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Morleo ha chiesto la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale (custodia cautelare in carcere dal 27/09/2018 al 25/11/2018 e arresti domiciliari dal 26/11/2018 al 25/03/2019) disposte per la ritenuta sussistenza di gravi indizi relativi a un tentativo di rapina commesso a Trieste il 3/07/2017. L'imputato è stato poi assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. con sentenza irrevocabile. La Corte d'appello di Trieste aveva respinto la domanda ritenendo che Morleo avesse tenuto una condotta di colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p., basando la propria decisione su elementi quali il viaggio da Brindisi a Trieste e la permanenza in compagnia di soggetti pregiudicati (Polmone, Boccadamo, Battisti, Del Monte), spiegazioni ritenute contraddittorie o non veritiere circa l'uso e il ritorno con autoveicoli, nonché un precedente di identificazione del 2015 con possesso di arnesi atti allo scasso. Morleo ha impugnato per errata applicazione dell'art. 314 c.p.p., contestando la mancata individuazione di regole di condotta specifiche violate e la rilevanza causale degli elementi ritenuti dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e che può valutare se il comportamento dell'interessato abbia gravemente contribuito a creare l'apparenza di fondatezza delle accuse. La Corte ha ritenuto congrua e non viziata la valutazione della Corte d'appello, che ha posto rilievo su frequentazioni ripetute con soggetti dediti a reati contro il patrimonio e su fatti obiettivi non contestati dallo stesso Morleo (es. viaggio e incontri), oltre al passato episodio del 2015 con arnesi da scasso, ritenendo tali elementi indicativi di colpa grave che escludono il diritto all'equa riparazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma è stata applicata per escludere il diritto all'equa riparazione quando il ricorrente abbia con condotta gravemente colposa contribuito a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse; la Corte ha ritenuto provata l'esistenza di tale condotta nelle frequentazioni e comportamenti di Morleo

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Riferita come motivo dell'assoluzione (non aver commesso il fatto); la Corte chiarisce comunque che l'assoluzione non esclude automaticamente il diritto all'indennizzo se il soggetto ha concorso con colpa grave a provocare l'adozione della misura

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia); Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio); Sez. U., n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    I precedenti sono richiamati per i principi: autonomia del giudizio sulla riparazione, valutazione ex ante del quadro indiziario e del contributo colposo del ricorrente, principio di autoresponsabilità per escludere l'indennizzo quando la condotta abbia creato prevedibile intervento giudiziario

Massime di principio

  • Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale: l'assoluzione non garantisce automaticamente l'indennizzo se l'interessato ha concorso con colpa grave a creare l'apparenza di colpevolezza
  • Per escludere l'indennizzo è sufficiente dimostrare che il comportamento extraprocessuale o processuale del ricorrente, per grave negligenza o imprudenza, abbia creato una situazione idonea a ingenerare il convincimento del giudice circa la fondatezza degli indizi
  • Frequentazioni ripetute e non occasionali con soggetti dediti a reati contro il patrimonio e precedenti comportamenti obiettivi (es. possesso di arnesi da scasso) possono essere valutati come segnali di colpa grave anche se non integrano di per sé reato
  • La valutazione deve essere fatta ex ante, con riferimento al quadro indiziario disponibile al momento dell'adozione della misura cautelare, e richiede il collegamento causale tra la condotta del ricorrente e l'adozione della misura
  • La semplice breve durata di un viaggio, o spiegazioni dubbie, non sono di per sé decisive; occorre una valutazione complessiva della condotta, della ripetitività delle frequentazioni e della loro apprezzabilità come indice di complicità
  • In casi simili è fondamentale documentare ogni circostanza che possa giustificare il comportamento (es. legittime ragioni del viaggio, prove di non partecipazione ai fatti) per prevenire che fatti extraprocessuali siano interpretati come colpa grave

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