Cassazione Civile, Ordinanza n. 08402/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso per giudicato interno sulla ricostruzione causale dei danni; ha accolto il terzo motivo relativo al regime degli interessi, ha cassato la sentenza solo su questo punto e, decidendo nel merito, ha stabilito che gli interessi dovuti sono quelli al tasso legale, senza applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente.
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Una proprietaria di un appartamento aveva affidato a un architetto un incarico relativo alla ristrutturazione integrale dell'immobile. Dopo l'esecuzione dei lavori erano emerse fessurazioni nei pavimenti e la committente aveva chiesto il risarcimento dei danni, sostenendo che il pregiudizio derivasse dall'inadempimento del professionista. Il tribunale aveva escluso la responsabilità, ritenendo che l'architetto avesse svolto solo il ruolo di direttore dei lavori e non anche quello di progettista, e che mancasse il nesso causale tra la condotta imputata e il danno, poiché le fessurazioni sarebbero dipese anche da una causa progettuale. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, affermando la responsabilità del professionista e, con sentenza definitiva, aveva quantificato il danno e lo aveva condannato al pagamento della somma liquidata, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. Il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: con i primi due ha contestato che la corte territoriale avesse attribuito valore di prova legale a una consulenza tecnica di parte non contestata, lamentando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità della motivazione, oltre a censurare la mancata autonoma valutazione dell'attendibilità tecnica della relazione di parte; con il terzo ha dedotto la non applicabilità ratione temporis del tasso di interesse introdotto dall'art. 1284, comma 4, c.c., poiché il giudizio era stato iniziato nel 2010 e non dopo la soglia temporale prevista dalla disciplina transitoria. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché le contestazioni sulle cause delle fessurazioni erano precluse da giudicato interno, non essendo stata impugnata la corrispondente ricostruzione del tribunale con appello incidentale condizionato. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che la nuova disciplina sugli interessi si applichi solo ai procedimenti iniziati in primo grado dopo la data indicata dalla norma transitoria; ha quindi cassato la sentenza limitatamente a tale capo e, decidendo nel merito, ha escluso l'applicazione del tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., disponendo che spettino solo gli interessi al tasso legale. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Invocato per contestare l'utilizzo della consulenza tecnica di parte e il preteso valore di prova legale attribuito dalla corte territoriale; la Corte di cassazione non esamina il merito della censura sui fatti perché la questione è preclusa da giudicato interno.
Richiamato come parametro della dedotta errata valutazione delle prove tecniche; la censura è stata dichiarata inammissibile per giudicato interno.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione sull'apprezzamento delle prove; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma processuale indicata come base della denuncia di violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in cassazione.
La Corte afferma che la nuova previsione sul tasso di interesse si applica solo ai procedimenti iniziati dopo il termine fissato dalla disciplina transitoria e non ai giudizi introdotti in primo grado prima di tale data.
procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
La disposizione transitoria è letta nel senso che la nuova disciplina degli interessi si applica solo ai procedimenti iniziati in primo grado dopo il termine previsto.
Legge di conversione del d.l. 132/2014 richiamata per individuare il dies a quo della disciplina transitoria sugli interessi.
Massime di principio
- Le contestazioni in cassazione su accertamenti di fatto già coperti da giudicato interno sono inammissibili se la relativa statuizione di primo grado non è stata impugnata con le forme e nei termini dovuti, anche mediante appello incidentale condizionato.
- La relazione tecnica di parte non può essere automaticamente elevata a prova legale per il solo fatto di non essere stata contestata: la censura sulla sua valutazione resta tuttavia preclusa se il punto fattuale è coperto da giudicato interno.
- La disciplina introdotta dall'art. 1284, comma 4, c.c. sui tassi di interesse si applica solo ai procedimenti iniziati dopo il termine indicato dalla norma transitoria; per "procedimento iniziato" deve intendersi il giudizio introdotto in primo grado.
- Quando la questione di diritto è definita in modo completo e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza sul solo capo erroneo e decidere direttamente nel merito.
- Il giudicato interno preclude non solo la riproposizione della questione di fatto, ma anche le censure giuridiche che presuppongono il riesame di quel medesimo accertamento non impugnato.
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