Cassazione Penale, Sentenza n. 17813/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato il riesame avverso il rinnovo del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) dell'intero capitale sociale e dei beni aziendali della I.C. Servizi Costruzioni s.r.l. La ricorrente contestava: 1) la mancanza di fumus commissi delicti e di periculum in mora; 2) l'assenza di prova del rapporto di pertinenzialità tra le quote societarie sequestrate e il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (contestando il sequestro totalitario delle quote e la sproporzione rispetto ai beni distratti); 3) la violazione dei presupposti e dei criteri di proporzionalità e l'equivalenza pratica della misura a un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il sindacato in cassazione sulle ordinanze di sequestro sia limitato a violazioni di legge o alla mera inesistenza/mera apparizione della motivazione e che, nel caso concreto, il Tribunale avesse fornito motivazione sufficiente: la nuova società risultava costituita e utilizzata per consolidare le distrazioni e consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale della fallita, sicché le quote e l'azienda potevano essere considerate pertinenti al reato e idonee a impedirne la protrazione. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la natura istantanea del reato di bancarotta rispetto alle finalità del sequestro impeditivo e ha escluso la rilevanza degli argomenti sul presunto travisamento della misura in confisca per equivalente. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Consente il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato a fini impeditivi; la misura può colpire quote societarie se idonee a impedire la protrazione o l'aggravamento del reato.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
Limita il sindacato in sede di ricorso per cassazione sulle ordinanze cautelari: costituisce motivo deducibile l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, non la mera illogicità manifesta della stessa.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, compresa la condanna alle spese e l'eventuale misura a favore della Cassa delle ammende.
art. 41 Cost.
Riconosce il diritto d'iniziativa economica; la Corte sottolinea però che l'esercizio di facoltà legittime può essere strumentale a finalità distrattive e va valutato concretamente rispetto alle conseguenze sui creditori.
principi giurisprudenziali sulla confisca per equivalente / sequestro preventivo impeditivo
La disciplina e la giurisprudenza richiedono proporzionalità e motivazione sulla pertinenzialità degli elementi sequestrati; tuttavia, ove la nuova impresa sia strumento per perpetrare o consolidare distrazioni, il sequestro di quote/azienda è legittimo come misura impeditiva.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di quote societarie può essere legittimo se è adeguatamente motivato che la società è stata utilizzata come strumento per consolidare o protrarre distrazioni patrimoniali; non conta solo il valore nominale delle quote ma la funzione strumentale rispetto al reato.
- Per valutare la pertinenzialità e il fumus commissi delicti il giudice deve considerare la condotta nel suo complesso (valutazione 'globale'), non in modo atomistico sui singoli atti isolati.
- Anche operazioni formalmente lecite o diritti imprenditoriali (art. 41 Cost.) possono integrare strumenti di frode se, alla luce delle conseguenze sul patrimonio e sui creditori, emergono indici di fraudolenza.
- La proporzionalità del sequestro richiede che il giudice motivi sull'impossibilità di misure meno invasive; tuttavia la misura totale sulle quote può essere giustificata se necessaria a impedire la protrazione o l'aggravamento del reato.
- In Cassazione il sindacato sulle valutazioni motivazionali del giudice del merito è limitato: non è sufficiente contestare la valutazione dei fatti o la presunta illogicità argomentativa; occorre dimostrare l'assenza o la mera apparenza della motivazione o un errore di diritto.
- Le doglianze relative alla trasformazione della misura in confisca per equivalente devono essere inquadrate correttamente: se il sequestro è qualificato come impeditivo e ben motivato sulla pertinenzialità, le obiezioni sulla confisca possono risultare inammissibili o infondate.
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