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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39689/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica della sentenza n. 16317/2012, stabilendo che il codice fiscale della ricorrente debba intendersi quello corretto indicato nel ricorso, in luogo di quello erroneamente trascritto nell'epigrafe della precedente decisione. È stata inoltre disposta la comunicazione alla cancelleria per quanto di competenza.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto, con ricorso per correzione di errore materiale proposto ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., la rettifica della sentenza n. 16317/2012 della Corte di cassazione, perché nell'epigrafe era stato erroneamente indicato il suo codice fiscale. La sentenza riportava infatti un codice fiscale diverso da quello corretto, e la ricorrente ha domandato che fosse emendato l'errore puramente materiale nella pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È utilizzato come base procedurale per la correzione dell'errore materiale contenuto in un provvedimento giudiziario.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È richiamato quale ulteriore fondamento del ricorso per correzione di errore materiale davanti alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nell'epigrafe di una sentenza, quando consista in una mera inesattezza identificativa e sia agevolmente riconoscibile, può essere corretto con il procedimento di correzione previsto dal codice di procedura civile.
  • La correzione dell'errore materiale non incide sul contenuto decisorio della pronuncia, ma serve a riallineare il testo della sentenza ai dati esatti già desumibili dagli atti o dalla stessa decisione.
  • Nel giudizio di correzione, quando l'inesattezza riguardi un dato formale della parte, come il codice fiscale, la Corte può disporre direttamente la rettifica senza rinvio.
  • La procedura di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. è idonea a rimediare a meri refusi o errori di trascrizione presenti nel provvedimento della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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