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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01571/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato davanti alla Corte di cassazione una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal GIP del Tribunale di Padova. Il ricorso era fondato sulla dedotta carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, sono consentiti solo i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura proposta non rientrava in tali ipotesi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché proposto contro una sentenza ex art. 444 c.p.p. con un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., essendo diretta a contestare la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e non una delle sole questioni deducibili in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, oggetto della limitazione ai motivi di ricorso per cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per il trattamento del ricorso avverso la sentenza in esame

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro il patteggiamento solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    fonte introduttiva della disciplina restrittiva del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni di legittimità sono tassativamente limitate ai motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione contro il patteggiamento che deduca la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., se la censura non si traduce in una delle ipotesi specificamente consentite dalla legge.
  • La Corte di cassazione non può esaminare doglianze estranee al catalogo legale dei motivi ammessi avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.; in tal caso il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche di legge.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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